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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente la decisione del Presidente del Tribunale di non prendere in considerazione l'opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 depositata dal ricorrente, avendo il Presidente invitato a depositare l'opposizione presso la cancelleria civile e poi dichiarato "non luogo a provvedere" in calce al ricorso, senza motivazione. Il ricorrente deduceva che, dato il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, l'opposizione doveva essere trattata dalla cancelleria penale (o dal Presidente del Tribunale in qualità di giudice competente) e che il provvedimento era privo di motivazione. In un secondo motivo il ricorrente contestava altresì la valutazione del GIP che aveva ritenuto l'esistenza di redditi oltre la soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lamentando che il giudice non aveva dato contezza puntuale degli elementi sulla cui scorta si sarebbe superato il limite reddituale e che non potevano essere considerati, senza adeguata motivazione e nel rispetto della presunzione di innocenza, redditi derivanti dal reato per cui si procede.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato disponendo il rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. La Corte ha rilevato che l'atto con cui il Presidente ha disposto "non luogo a provvedere" equivale sostanzialmente a una pronuncia di inammissibilità e, in quanto tale, era privo di qualsivoglia motivazione minima, risultando illegittimo. Sul piano sostanziale la Corte ha richiamato l'interpretazione normativa: l'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dall'art. 99 d.P.R. n.115/2002 con rinvio al processo "speciale" per gli onorari e, per le fasi non espressamente regolate, alle disposizioni compatibili del procedimento penale principale; il richiamo alla disciplina del rito civile sommario (art. 702-bis e ss. c.p.c.) rimane limitato alle disposizioni compatibili. La Corte non ha deciso nel merito sulla questione reddituale del secondo motivo, avendo ritenuto risolutivo il vizio procedurale e di motivazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    L'art. 99 disciplina l'opposizione contro il rigetto dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato e rinvia, per la procedura, al processo "speciale" per gli onorari; l'opposizione relativa a provvedimenti emessi in ambito penale mantiene il carattere di controversia accessoria al processo penale e pertanto, per le fasi non disciplinate, si applicano le disposizioni compatibili dell'ordinamento penale principale. La Corte ha ribadito che l'opposizione va proposta davanti al giudice penale competente e che il richiamo alle regole del rito civile e del d.lgs. 150/2011 vale solo per le disposizioni compatibili.

  • d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, artt. 74, 75, 76, 79, 96, 92

    Norme relative ai requisiti economici e alla procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la valutazione della sussistenza dei requisiti reddituali può avvalersi di presunzioni ma il giudice deve motivare puntualmente gli elementi da cui deriva il superamento della soglia; sono previsti poteri di sollecitazione e di accertamento d'ufficio (art.79 e 96) per consentire prove e chiarimenti, coerentemente con l'effettività del diritto di difesa.

  • d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (art. 15 e richiamo all'art. 14)

    Ha tipizzato i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari richiamando il rito sommario di cognizione (art. 702-bis e ss. c.p.c.). La Corte ha chiarito che il rinvio operato dall'art. 99 DPR 115/2002 al rito civile è da intendersi limitatamente alle disposizioni compatibili con la peculiare natura accessoria e con le esigenze di elasticità del procedimento per il patrocinio a spese dello Stato.

  • Codice di procedura civile, art. 702-bis e ss.

    Il rito sommario di cognizione contiene disposizioni che possono essere incompatibili con il procedimento ex art.99 DPR 115/2002 (es. domande riconvenzionali, chiamata di terzo, conversione del rito, efficacia esecutiva dell'ordinanza). Solo le disposizioni compatibili (in particolare quelle che consentono informalità istruttoria) possono trovare applicazione nel procedimento di opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio.

  • Legge 13 giugno 1942 n. 794, artt. 28 e ss. (richiamata storicamente)

    Riferimento storico: la precedente disciplina del procedimento speciale per gli onorari contribuiva a motivare l'orientamento secondo il quale le fasi non disciplinate dovevano essere regolate dalle norme del procedimento principale; ciò ha orientato la giurisprudenza nel tempo, pur nell'evoluzione normativa intervenuta.

  • Codice di procedura penale, art. 122 (procura speciale)

    La giurisprudenza menzionata ha affrontato la questione della necessità o meno di procura speciale per proporre il reclamo ai sensi dell'art.99 DPR 115/2002; la Corte ha ritenuto che non sempre sia richiesta la procura speciale quando la dichiarazione di nomina del difensore è sufficiente, in ragione della natura accessoria della controversia.

Massime di principio

  • L'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se connessa a un procedimento penale, dev'essere proposta e trattata nell'ambito del rito penale (o davanti al Presidente del Tribunale competente) e non può essere di regola trasferita al giudice civile per ragioni di competenza formale.
  • Il richiamo alle norme del rito civile (art. 702-bis e ss. c.p.c.) vale solo nelle parti compatibili: non tutte le disposizioni del rito sommario sono applicabili al procedimento speciale per il patrocinio, specie se contrastano con l'accessorietà e le esigenze di elasticità del procedimento penale.
  • Un provvedimento che dichiari "non luogo a provvedere" o che comunque si traduca in una pronuncia di inammissibilità deve essere motivato: la mancanza di motivazione minima rende il provvedimento illegittimo e annullabile.
  • Quando il rigetto si fonda su elementi reddituali (superamento della soglia), il giudice è tenuto a indicare in modo puntuale gli elementi di fatto e le ragioni che giustificano la valutazione; è ammesso l'uso di presunzioni, ma il giudice deve comunque rendere il percorso logico e probatorio comprensibile.
  • La presunzione di innocenza impone cautela: il giudice non può fondare automaticamente la negazione del beneficio sul reddito derivante dal reato per cui si procede senza adeguata prova e motivazione; i redditi derivanti da condanne precedenti o da altre fonti illecite possono essere valutati se adeguatamente dimostrati e motivati.
  • In presenza di un provvedimento interlocutorio viziato da incompetenza o da carenza motivazionale, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, consentendo al giudice competente di decidere secondo le regole procedurali e di motivazione richieste.

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