Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/11/2022 che li aveva dichiarati responsabili del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (attività di spaccio di marijuana, fatto del 22/12/2020) e li aveva condannati a pene detentive e pecuniarie. Il difensore ha chiesto l'annullamento con rinvio al solo fine di consentire alla Corte d'appello di valutare e applicare le sanzioni sostitutive introdotte dal capo III della legge n. 689/81 come modificate dall'art. 71 del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma "Cartabia"), nonostante la sentenza di appello sia stata emessa pochi giorni prima dell'entrata in vigore della riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di una doglianza specifica ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.: la richiesta non denunciava un vizio di legittimità della decisione impugnata, ma mirava solo a ottenere in sede di rinvio l'applicazione di una normativa nuova non invocata in appello e sopravvenuta dopo la pronuncia. La Corte ha inoltre richiamato la disposizione transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) che consente al condannato di chiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che incrimina l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti; sul suo fondamento sono state pronunciate le condanne in primo grado e in appello.
art. 606 cod. proc. pen.
Criterio formale di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere doglianze specifiche ed effettive; l'assenza di tale specificità determina l'inammissibilità.
legge n. 689/1981, capo III (sanzioni sostitutive)
Disciplina delle sanzioni sostitutive della pena detentiva; la riforma ha ampliato/ridefinito ipotesi di applicazione, ma la loro invocazione è soggetta a termini e condizioni temporali.
d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma "Cartabia")
Ha introdotto modifiche procedurali e sanzionatorie, comprese le sanzioni sostitutive; la sua decorrenza è rilevante per la possibilità di applicazione alle sentenze emesse prima della sua entrata in vigore.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)
Prevede la possibilità, per i condannati la cui sentenza di appello sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della riforma, di presentare al giudice dell'esecuzione istanza di sostituzione della pena entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza; tutela la corretta applicazione temporale della nuova disciplina.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso infondato o procedura abusiva.
Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Rv. 285154 - 01
Giurisprudenza di merito citata a favore dell'orientamento secondo cui la disciplina transitoria del d.lgs. 150/2022 consente la via dell'istanza davanti al giudice dell'esecuzione e non del rinvio in Cassazione per ottenere automaticamente l'applicazione delle nuove sanzioni.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere doglianze specifiche e circostanziate ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; richieste vaghe o finalizzate esclusivamente a ottenere effetti pratici (es. applicazione di nuova normativa) senza censura di vizi di legittimità sono inammissibili.
- La mera entrata in vigore di una norma favorevole non legittima automaticamente la sospensione o il rinvio della decisione in sede di Cassazione: è necessario verificare la disciplina transitoria e i rimedi previsti (es. istanza al giudice dell'esecuzione).
- Quando una riforma prevede espressamente disposizioni transitorie, il sistema processuale impone il rispetto delle procedure previste per ottenere gli effetti della riforma sulle sentenze già pronunciate; il ricorso in Cassazione non è il canale appropriato per aggirare tali disposizioni.
- Il difensore che intende ottenere l'applicazione di norme sopravvenute deve valutare tempestivamente gli strumenti effettivamente disponibili (richiesta in appello, istanza al giudice dell'esecuzione, ecc.) per non incorrere nell'inammissibilità e nelle sanzioni pecuniarie.
- I ricorrenti possono subire condanne alle spese e sanzioni pecuniarie se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di doglianza o altre ragioni formali, pertanto è opportuno un esame preventivo rigoroso della fondatezza e della forma del ricorso.
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