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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello (in sede di rinvio) che ha confermato la sua condanna per reati tributari relativi agli anni 2011-2012 e ha dichiarato prescrizione per il 2010. I tre motivi di ricorso erano: (1) omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, dedotta preliminarmente in appello come eccezione di nullità; (2) vizio di motivazione e insufficienza della prova dell'elemento oggettivo del reato (la presunta falsità delle dichiarazioni fiscali sarebbe stata accertata indebitamente sulla base del confronto con i bilanci e della deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, in assenza della contabilità e della documentazione fiscale; si sostiene una conflittualità non specificata tra le testimonianze); (3) mancanza di adeguata prova del dolo specifico di evasione (si contesta che la Corte abbia dedotto il dolo in re ipsa e abbia illegittimamente onereggiato la difesa, mentre le condizioni economiche dell'imputata avrebbero dovuto far dubitare della consapevolezza del reato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In sintesi: la doglianza sulla nullità per mancata motivazione era manifestamente infondata perché la sentenza di primo grado conteneva motivazione sufficiente; la censura sulla prova dell'elemento oggettivo è ritenuta generica e priva di specificità e comunque infondata perché la Corte territoriale ha fondato la prova sulla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e sulla documentazione contabile disponibile (bilanci), non essendo stata depositata ulteriore contabilità dall'imputata; la censura sul dolo specifico è anch'essa generica e reiterativa e la Corte d'appello ha logicamente inferito il dolo dalla gravità delle omissioni e dall'entità dell'evasione e dalla mancata fornitura di una spiegazione alternativa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Norma incriminatrice in materia di dichiarazioni infedeli e evasione fiscale; la Corte territoriale e la Cassazione valutano che la prova della falsità delle dichiarazioni può emergere da elementi indiretti come bilanci e deposizioni tecniche, purché il collegamento probatorio sia coerente

  • codice di procedura penale, art. 546

    Regola sulla motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ricorda che la nullità per mancata motivazione sussiste solo in caso di assoluta e totale mancanza di motivazione, non per motivazione ritenuta insufficiente

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina il pagamento in favore della Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per imporre il versamento di 3.000 euro alla ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della sanzione alla parte soccombente in caso di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per mancata motivazione è eccezione estrema: per essere dichiarata occorre l'assoluta assenza di motivazione, non la mera contestazione sulla qualità o sufficienza della motivazione
  • In reati tributari la prova della falsità delle dichiarazioni può essere ricavata anche da elementi indiretti (bilanci, documentazione acquisita, deposizioni di funzionari tecnici), soprattutto se la controparte non deposita documenti contabili contrari
  • L'onere di provare gli elementi costitutivi del reato resta in capo all'accusa; tuttavia la difesa deve indicare specificamente e con precisione le incongruenze o contraddizioni che si invocano per ritenere insufficiente la prova (generalità e vaghezza portano all'inammissibilità)
  • Il dolo specifico nei reati di evasione può essere desunto in via indiziaria dalla natura e dall'entità delle omissioni dichiarative e dall'assenza di plausibili spiegazioni alternative offerte dall'imputato
  • Le condizioni personali ed economiche dichiarate dall'imputato sono elementi valutabili, ma devono essere provate e concrete per incidere sulla rilevanza del dolo; mere asserzioni non documentate sono irrilevanti
  • In sede di cassazione i motivi generici, reiterativi o già affrontati e rigettati sono frequentemente dichiarati inammissibili; la specificità del motivo è cruciale
  • Se più appellanti hanno proposto impugnazioni differenti, il giudice di merito sul rinvio deve valutare tutte le impugnazioni legittimamente pendenti; l'omissione può portare ad annullamento e rinvio
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa della parte, è possibile l'applicazione di contributi alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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