Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2013 emesso dal Comune su terreni e fabbricati di proprietà di una società agricola nel territorio comunale. La società aveva impugnato l’atto sostenendo di avere i requisiti per l’esenzione IMU in quanto imprenditrice agricola professionale e, per i fabbricati, deducendo la ruralità degli immobili. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione, con ordinanza n. 32304/2024, aveva accolto il ricorso della contribuente e deciso nel merito, ritenendo decisiva l’annotazione catastale di ruralità. Il Comune ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis, 391-ter e 395 nn. 1 e 4 c.p.c., deducendo: (a) dolo processuale della società, che avrebbe ottenuto l’annotazione di ruralità mediante autocertificazione mendace circa la strumentalità agricola degli immobili; (b) errore di fatto revocatorio, perché la Corte avrebbe supposto che l’annotazione di ruralità riguardasse immobili strumentali ex art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993, mentre per alcuni fabbricati l’annotazione sarebbe riferita a immobili abitativi non utilizzati ex art. 9, comma 6, quindi irrilevanti ai fini dell’esenzione IMU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il dolo processuale ex art. 395 n. 1 c.p.c. richiede un’attività fraudolenta idonea a impedire l’accertamento della verità, ma che, quando il dolo è ravvisato nell’uso fraudolento di un documento, la falsità del documento deve essere previamente accertata in un autonomo giudizio e non può essere accertata nel giudizio di revocazione: in difetto di un previo accertamento della mendacità dell’autocertificazione, la censura non era ammissibile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’errore di fatto revocatorio perché, dall’esame diretto della documentazione catastale, risultava effettivamente l’annotazione di ruralità per gli immobili indicati; la doglianza del Comune mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta nella precedente ordinanza sull’efficacia dell’annotazione catastale, non una svista percettiva immediata. La revocazione è stata dunque respinta in rito, con condanna del Comune alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base del rimedio revocatorio avverso i provvedimenti della Cassazione
consente la revocazione del provvedimento con cui la Corte decide la causa nel merito anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c., oltre che per errore di fatto
il n. 1 richiede dolo processuale con artifici o raggiri; il n. 4 richiede un errore di fatto percettivo, immediato e decisivo, non una valutazione di merito o di diritto
richiamato per la precedente decisione della Cassazione che aveva cassato e deciso nel merito
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la possibilità di decisione nel merito nel processo tributario
indica la trattazione camerale del ricorso
menzionato solo nell’istanza subordinata di sospensione, non esaminata per effetto dell’inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
la Corte lo richiama per spiegare che, in precedenza, aveva attribuito rilievo all’annotazione catastale di ruralità ai fini dell’esenzione
art. 13, comma 8, D.L. n. 201 del 2011
evocato dal ricorrente per distinguere i fabbricati strumentali esenti da IMU
Massime di principio
- Il dolo processuale revocatorio richiede un comportamento fraudolento concreto, mediante artifici o raggiri, idoneo a impedire il libero accertamento del fatto da parte del giudice e a pregiudicare l’esito del processo.
- Quando il dolo revocatorio si fonda sull’uso di un documento asseritamente falso, la falsità del documento deve essere già accertata con un giudizio autonomo e non può essere accertata incidentalmente nel giudizio di revocazione.
- L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, che porti a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrastabilmente escluso o provato, e non può consistere in una critica alla valutazione giuridica o logica compiuta dal giudice.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la censura, sotto l’apparenza della svista percettiva, mira in realtà a contestare il significato giuridico attribuito dalla Corte a un documento o a un’annotazione catastale.
- Nel giudizio di revocazione, l’esame della Corte deve arrestarsi alla verifica dei presupposti tipici del rimedio e non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito della controversia decisa con il precedente provvedimento.
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