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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18473/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (operatore doganale)

La controversia

La controversia nasce da importazioni effettuate nel 2007 di cavi di acciaio dichiarati di origine sudcoreana, poi ritenuti di origine cinese, con recupero di dazi antidumping e irrogazione di sanzioni. Il soggetto che aveva presentato le dichiarazioni doganali, in qualità di rappresentante indiretto dell’importatore, ha impugnato in sede di legittimità la sentenza regionale che aveva riconosciuto la sua responsabilità solidale e aveva ritenuto sanzionabile la falsa indicazione dell’origine della merce. I motivi del ricorso principale erano undici: sospensione del giudizio per pendenza del processo sull’avviso prodromico; insussistenza della sanzionabilità dell’errore sull’origine; violazione del contraddittorio preventivo; motivazione apparente della sentenza; esclusione della responsabilità solidale del rappresentante indiretto per mancanza di colpevolezza; applicazione dell’esimente dell’autore mediato; omessa pronuncia e difetto di motivazione dell’atto per mancata allegazione degli atti esteri e dell’esito delle indagini OLAF; errata valutazione della valenza probatoria della relazione OLAF; omesso esame di documenti che avrebbero dimostrato la reale origine coreana; erronea esclusione dell’esimente per errore dell’autorità doganale e buona fede; omessa pronuncia sulla domanda di sgravio ex art. 239 CDC. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro il capo che aveva applicato il cumulo giuridico alle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondati tutti i relativi motivi. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia nei limiti indicati, censurando la statuizione della CTR che aveva applicato il cumulo giuridico: ha affermato che, per le plurime violazioni contestate, non era applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. 472/1997, ma il cumulo materiale. Tuttavia, ha precisato che il giudice di rinvio dovrà comunque verificare la proporzionalità della sanzione, anche alla luce dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 o di altri istituti mitigatori. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la censura di omessa sospensione del giudizio è divenuta priva di interesse per effetto della definitività della sentenza sul presupposto accertamento doganale.

  • art. 303 d.P.R. n. 43/1973

    la norma sanziona anche le difformità o falsità della dichiarazione doganale relative all’origine della merce, poiché l’origine rientra nella nozione di qualità del bene.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    non si applica agli avvisi di rettifica in materia doganale, essendo operante la disciplina speciale doganale; comunque nel caso concreto, trattandosi di sanzioni, rileva la disciplina speciale sulle sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 11 d.lgs. n. 374/1990

    costituisce la disciplina speciale del contraddittorio negli accertamenti doganali, con garanzia di interlocuzione anticipata rispetto al giudizio.

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    nelle sanzioni tributarie garantisce il contraddittorio rafforzato mediante la disciplina speciale del procedimento sanzionatorio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente o mancante secondo i canoni di legittimità costituzionale.

  • artt. 76, 201 e 202 Reg. CE n. 2913/1992 (CDC)

    richiamati per la responsabilità da dichiarazione doganale irregolare e per i presupposti dell’obbligazione doganale.

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della colpevolezza nelle sanzioni tributarie.

  • art. 10 d.lgs. n. 472/1997

    la disciplina dell’autore mediato non si applica in favore del rappresentante indiretto che ha presentato la dichiarazione doganale con colpa propria.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che gli accertamenti OLAF e gli elementi probatori raccolti dall’Amministrazione possono fondare la pretesa, gravando sul contribuente l’onere della prova contraria.

  • art. 220 CDC

    l’esimente per il recupero a posteriori dei dazi riguarda l’obbligazione doganale e non si estende automaticamente al piano sanzionatorio.

  • art. 239 CDC

    la domanda di sgravio per situazioni particolari, ove non rientri nei casi tipizzati, esula dalla cognizione dell’autorità giudiziaria perché coinvolge valutazioni di carattere politico-amministrativo.

  • art. 12 d.lgs. n. 472/1997

    il cumulo giuridico è applicabile solo nei casi previsti dalla norma; per plurime violazioni sostanziali dell’art. 303 TULD relative a diverse dichiarazioni doganali non è applicabile, dovendosi invece applicare il cumulo materiale.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    può operare in sede di rinvio quale criterio per mitigare la sproporzione della sanzione rispetto al tributo violato.

Massime di principio

  • In materia doganale, la falsa o inesatta indicazione dell’origine della merce integra una difformità sanzionabile ai sensi dell’art. 303 TULD, poiché l’origine è elemento essenziale della qualità della merce dichiarata.
  • Negli accertamenti doganali, il contraddittorio preventivo è disciplinato da norme speciali e non dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; per le sanzioni tributarie opera inoltre la disciplina procedimentale speciale del d.lgs. n. 472/1997.
  • Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale risponde delle conseguenze sanzionatorie se l’errore deriva da una sua colpa professionale, dovendo esercitare un obbligo di informazione e di verifica coerente con la diligenza qualificata richiesta all’operatore professionale.
  • Gli accertamenti OLAF, anche se non necessariamente coincidenti con la sola relazione finale, possono costituire valido supporto probatorio della pretesa doganale; spetta al contribuente fornire prova contraria specifica.
  • L’omesso esame di documenti o la critica alla valutazione delle prove non consente in cassazione una nuova rivalutazione del merito, potendo essere denunciato solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o un vizio motivazionale nei limiti costituzionalmente rilevanti.
  • Il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472/1997 non si applica alle plurime violazioni sostanziali dell’art. 303 TULD relative a più dichiarazioni doganali; in tali casi opera il cumulo materiale, fermo il controllo sulla proporzionalità complessiva della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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