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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16303/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con cui l'Amministrazione ha recuperato imposta e sanzioni per cessioni di cosmetici effettuate in regime di sospensione d'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, regime ritenuto indebitamente applicato perché fondato su false lettere d'intento rilasciate da cessionari riconducibili a un soggetto che aveva organizzato una frode IVA. La CTR aveva ritenuto che la società fornitrice sapesse o dovesse sapere della falsità delle lettere d'intento e della natura fittizia degli operatori coinvolti, perché le merci erano consegnate direttamente in Italia, i cessionari erano evasori totali o comunque privi di regolare contabilità e non erano veri esportatori abituali. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità del procedimento e degli accertamenti per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto competente ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973; 2) violazione delle norme sull'IVA e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato la conoscenza o conoscibilità della frode e la conseguente esclusione della buona fede; 3) violazione dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 per insufficienza della documentazione allegata agli avvisi, asseritamente non idonea a consentire pieno esercizio del diritto di difesa; 4) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997, assumendo l'assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza ai fini delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo, trattandosi di eccezione in senso proprio non proposta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge, a rimettere in discussione l'accertamento di fatto della CTR sulla consapevolezza della contribuente circa la frode; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del cessionario, ma tale prova può essere data per presunzioni e può essere vinta dal contribuente solo dimostrando di aver usato la massima diligenza e di essere rimasto inconsapevole dell'evasione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità e perché la CTR aveva ritenuto sufficientemente motivati gli avvisi, osservando che la presenza di omissis non incide di per sé sulla validità della motivazione. Il quarto motivo è stato respinto perché, esclusa la buona fede della società, risultava integrata la coscienza e volontà della condotta e quindi la colpevolezza richiesta per le sanzioni tributarie. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle contestazioni IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore o della struttura interposta, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale.
  • La prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un operatore medio e accorto; il contribuente, per vincere la pretesa, deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile e di essere rimasto inconsapevole della frode.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di riesame del merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello.
  • L'eccezione relativa al difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo è soggetta alle regole delle eccezioni in senso proprio e, se non proposta nei gradi di merito, è inammissibile in cassazione.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando rende comprensibile al destinatario la pretesa fiscale; la presenza di omissis o di estratti documentali non integra di per sé vizio di motivazione, se il contenuto essenziale dell'accertamento è conoscibile.
  • In materia di sanzioni tributarie, la colpevolezza è esclusa solo dalla prova di una buona fede derivante da errore inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza; altrimenti, la coscienza e volontà della condotta consentono l'irrogazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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