Cassazione Civile, Ordinanza n. 02994/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità del lavoro per violazioni in materia di collocamento al lavoro, collegate a una ritenuta somministrazione fraudolenta di manodopera, poi revocata in appello. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello con due motivi: con il primo hanno dedotto omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il gravame fosse tardivo e proposto con ricorso anziché con citazione; con il secondo hanno denunciato falsa applicazione dell'art. 2 c.p. per avere il giudice di merito applicato a una sanzione amministrativa il principio di retroattività della legge più favorevole, richiamando l'abrogazione della disciplina lavoristica sanzionatoria intervenuta successivamente ai fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che l'eccezione di tardività dell'appello era stata effettivamente proposta nel giudizio di secondo grado e che la Corte territoriale non vi aveva dato risposta, integrando quindi un vizio di omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro di ricorso utilizzato per denunciare il vizio processuale di omessa pronuncia.
è invocato dalle amministrazioni per sostenere che il principio di retroattività della legge più favorevole riguardi solo la materia penale e tributaria e non le sanzioni amministrative.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la violazione di legge sostanziale.
art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato come disposizione abrogativa della disciplina sanzionatoria lavoristica applicata ai fatti oggetto dell'ordinanza-ingiunzione.
art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003
norma sanzionatoria lavoristica vigente al momento dei fatti, poi abrogata, la cui sorte applicativa era oggetto della decisione di merito.
Massime di principio
- Se in appello una parte solleva tempestivamente l'eccezione di tardività o inammissibilità del gravame, il giudice deve espressamente pronunciarsi su tale questione; la mancata decisione integra omessa pronuncia denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in cassazione.
- Chi deduce in cassazione l'omessa pronuncia non può limitarsi a riproporre la questione di merito, ma deve censurare specificamente il vizio processuale della sentenza d'appello.
- L'accoglimento di un motivo per omessa pronuncia assorbe gli ulteriori motivi di ricorso, imponendo la cassazione con rinvio al giudice di merito perché si pronunci sulla questione pretermessa.
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