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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21520/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, avvocati interni, chiedevano il pagamento di compensi professionali dovuti per vertenze concluse con esito favorevole e con spese compensate, in base a una transazione del 25/01/2011 e ai contratti individuali del 31/01/2011 (art. 6 lett. B3) e all'art. 10 del Regolamento aziendale n. 1044/2010, nonché alla misura minima prevista dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. La P.A. aveva corrisposto gli importi fino a ottobre 2012 e poi aveva sospeso i pagamenti; i ricorrenti hanno chiesto il saldo delle notule non pagate (circa € 67.077,42 ciascuno per i mesi indicati).

La decisione

Il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma hanno respinto le domande; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto che la pretesa economica contrastasse con la contrattazione collettiva applicabile al pubblico impiego: il CCNL di settore e la disciplina richiamata prevedono che ai dirigenti-avvocati spettino i compensi secondo il regio decreto n. 1578/1933, recuperabili solo quando la parte avversa sia condannata a rifondere le spese, non quando le spese siano compensate. Pertanto la clausola dei contratti individuali e la parte del regolamento aziendale che pretendeva pagamenti anche nelle ipotesi di spese compensate è nulla per violazione dell'art. 45 d.lgs. n.165/2001 (principio di parità di trattamento). Spese di lite compensate; la Corte ha inoltre indicato l'eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Regolamento aziendale n. 1044 del 10 maggio 2010

    Il regolamento prevedeva (art.10) il pagamento di onorari agli avvocati interni per vertenze favorevoli anche con spese compensate; la Corte ha dichiarato la parte del regolamento in contrasto con la contrattazione collettiva nulla nella parte in cui attribuisce un trattamento economico non conforme al CCNL.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - art. 64 Comparto sanità, area dirigenti non medici (1994-1997) e successive conferme

    Il CCNL stabilisce la disciplina applicabile ai dirigenti-avvocati del comparto sanità; la Corte ha ritenuto che la contrattazione collettiva prevede il diritto ai compensi professionali secondo il regio decreto n.1578/1933 e limita la spettanza ai casi in cui la parte avversa sia condannata a rifondere le spese, impedendo deroghe in senso migliorativo tramite accordi individuali o regolamenti aziendali.

  • Regio decreto n. 1578 del 27 novembre 1933

    Fornisce la disciplina peculiare sugli onorari professionali recuperabili a seguito di condanna della parte soccombente; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla quantificazione e condizione di spettanza dei compensi dei dirigenti-avvocati pubblici.

  • D.lgs. n. 165 del 2001 - art. 45 (principio di parità di trattamento) e art. 2

    L'art.45 vieta trattamenti economici individuali difformi rispetto alla contrattazione collettiva. La Corte lo ha interpretato nel senso che gli atti che attribuiscono trattamenti economici non conformi al CCNL sono nulli e soggetti a recupero da parte della P.A.

  • Codice civile - artt. 1418 e 1419

    Riferiti alla nullità del negozio giuridico; la Corte ha confermato la nullità delle disposizioni contrarie alla contrattazione collettiva richiamando tali norme sul profilo di validità dei contratti/atti.

  • Codice di procedura civile - artt. 112, 414, 416, comma 2

    Richiamati dai ricorrenti per contestare l'esame di questioni non dedotte; la Corte ha ritenuto inammissibili tali censure e ha sottolineato che la decisione è imperniata sulla non conformità della pretesa con la contrattazione collettiva, ambito che poteva essere rilevato anche d'ufficio.

  • Legge n. 241/1990 - artt. 21-septies e 21-nonies

    Norme relative a regolamenti e trasparenza amministrativa; la Corte ha ritenuto che, anche se richiamate, non incidono sulla decisione principale fondata sul contrasto con il CCNL, per cui la disapplicazione del regolamento aziendale è motivata dal conflitto con la contrattazione collettiva.

  • Legge n. 2248 del 1865 (art.5 All. E) e altre norme richiamate (legge n.247/2012; legge n.147/2013 art.1, comma 457; legge n.114/2014 art.9)

    Richiamate dai ricorrenti in ordine alla disciplina della professione forense; la Corte ha sottolineato però che, pur essendo avvocati, i ricorrenti sono pubblici dipendenti e il loro rapporto è regolato inderogabilmente dalla normativa sul pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.

  • Art. 92 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite; la Corte ha compensato le spese di lite rilevando che l'orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato recentemente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di pubblico impiego privatizzato le condizioni economiche previste da contratti individuali o regolamenti aziendali non possono derogare in senso migliorativo o peggiorativo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile (art.45 d.lgs. n.165/2001).
  • Per i dirigenti-avvocati di enti pubblici del comparto sanità la spettanza di compensi professionali è regolata dal CCNL e dalla disciplina degli onorari (r.d.l. n.1578/1933): l'indennità/onorario si può recuperare generalmente quando la parte avversa sia condannata a rifondere le spese, mentre non sussiste diritto automatico quando le spese sono compensate.
  • Un regolamento aziendale che attribuisca un trattamento economico in contrasto con la contrattazione collettiva può essere dichiarato nullo e la P.A. è tenuta a non applicarlo; i giudici possono rilevare tali nullità anche d'ufficio.
  • Le clausole contrattuali e le transazioni che modificano il trattamento economico dei dipendenti pubblici sono vulnerabili se non rispettano il principio di parità di trattamento e la normativa sul pubblico impiego.
  • Quando la giurisprudenza su un profilo applicativo si è consolidata di recente, i giudici possono compensare le spese di lite; inoltre verificare sempre l'eventuale obbligo di integrazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

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