Cassazione Civile, Sentenza n. 21520/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, avvocati interni, chiedevano il pagamento di compensi professionali dovuti per vertenze concluse con esito favorevole e con spese compensate, in base a una transazione del 25/01/2011 e ai contratti individuali del 31/01/2011 (art. 6 lett. B3) e all'art. 10 del Regolamento aziendale n. 1044/2010, nonché alla misura minima prevista dal Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. La P.A. aveva corrisposto gli importi fino a ottobre 2012 e poi aveva sospeso i pagamenti; i ricorrenti hanno chiesto il saldo delle notule non pagate (circa € 67.077,42 ciascuno per i mesi indicati).
La decisione
Il Tribunale e la Corte d'Appello di Roma hanno respinto le domande; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto che la pretesa economica contrastasse con la contrattazione collettiva applicabile al pubblico impiego: il CCNL di settore e la disciplina richiamata prevedono che ai dirigenti-avvocati spettino i compensi secondo il regio decreto n. 1578/1933, recuperabili solo quando la parte avversa sia condannata a rifondere le spese, non quando le spese siano compensate. Pertanto la clausola dei contratti individuali e la parte del regolamento aziendale che pretendeva pagamenti anche nelle ipotesi di spese compensate è nulla per violazione dell'art. 45 d.lgs. n.165/2001 (principio di parità di trattamento). Spese di lite compensate; la Corte ha inoltre indicato l'eventuale integrazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Regolamento aziendale n. 1044 del 10 maggio 2010
Il regolamento prevedeva (art.10) il pagamento di onorari agli avvocati interni per vertenze favorevoli anche con spese compensate; la Corte ha dichiarato la parte del regolamento in contrasto con la contrattazione collettiva nulla nella parte in cui attribuisce un trattamento economico non conforme al CCNL.
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - art. 64 Comparto sanità, area dirigenti non medici (1994-1997) e successive conferme
Il CCNL stabilisce la disciplina applicabile ai dirigenti-avvocati del comparto sanità; la Corte ha ritenuto che la contrattazione collettiva prevede il diritto ai compensi professionali secondo il regio decreto n.1578/1933 e limita la spettanza ai casi in cui la parte avversa sia condannata a rifondere le spese, impedendo deroghe in senso migliorativo tramite accordi individuali o regolamenti aziendali.
Regio decreto n. 1578 del 27 novembre 1933
Fornisce la disciplina peculiare sugli onorari professionali recuperabili a seguito di condanna della parte soccombente; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla quantificazione e condizione di spettanza dei compensi dei dirigenti-avvocati pubblici.
D.lgs. n. 165 del 2001 - art. 45 (principio di parità di trattamento) e art. 2
L'art.45 vieta trattamenti economici individuali difformi rispetto alla contrattazione collettiva. La Corte lo ha interpretato nel senso che gli atti che attribuiscono trattamenti economici non conformi al CCNL sono nulli e soggetti a recupero da parte della P.A.
Codice civile - artt. 1418 e 1419
Riferiti alla nullità del negozio giuridico; la Corte ha confermato la nullità delle disposizioni contrarie alla contrattazione collettiva richiamando tali norme sul profilo di validità dei contratti/atti.
Codice di procedura civile - artt. 112, 414, 416, comma 2
Richiamati dai ricorrenti per contestare l'esame di questioni non dedotte; la Corte ha ritenuto inammissibili tali censure e ha sottolineato che la decisione è imperniata sulla non conformità della pretesa con la contrattazione collettiva, ambito che poteva essere rilevato anche d'ufficio.
Legge n. 241/1990 - artt. 21-septies e 21-nonies
Norme relative a regolamenti e trasparenza amministrativa; la Corte ha ritenuto che, anche se richiamate, non incidono sulla decisione principale fondata sul contrasto con il CCNL, per cui la disapplicazione del regolamento aziendale è motivata dal conflitto con la contrattazione collettiva.
Legge n. 2248 del 1865 (art.5 All. E) e altre norme richiamate (legge n.247/2012; legge n.147/2013 art.1, comma 457; legge n.114/2014 art.9)
Richiamate dai ricorrenti in ordine alla disciplina della professione forense; la Corte ha sottolineato però che, pur essendo avvocati, i ricorrenti sono pubblici dipendenti e il loro rapporto è regolato inderogabilmente dalla normativa sul pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
Norma sulle spese di lite; la Corte ha compensato le spese di lite rilevando che l'orientamento giurisprudenziale applicato si è consolidato recentemente.
D.P.R. n. 115 del 2002 - art. 13, comma 1 quater (contributo unificato)
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di pubblico impiego privatizzato le condizioni economiche previste da contratti individuali o regolamenti aziendali non possono derogare in senso migliorativo o peggiorativo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile (art.45 d.lgs. n.165/2001).
- Per i dirigenti-avvocati di enti pubblici del comparto sanità la spettanza di compensi professionali è regolata dal CCNL e dalla disciplina degli onorari (r.d.l. n.1578/1933): l'indennità/onorario si può recuperare generalmente quando la parte avversa sia condannata a rifondere le spese, mentre non sussiste diritto automatico quando le spese sono compensate.
- Un regolamento aziendale che attribuisca un trattamento economico in contrasto con la contrattazione collettiva può essere dichiarato nullo e la P.A. è tenuta a non applicarlo; i giudici possono rilevare tali nullità anche d'ufficio.
- Le clausole contrattuali e le transazioni che modificano il trattamento economico dei dipendenti pubblici sono vulnerabili se non rispettano il principio di parità di trattamento e la normativa sul pubblico impiego.
- Quando la giurisprudenza su un profilo applicativo si è consolidata di recente, i giudici possono compensare le spese di lite; inoltre verificare sempre l'eventuale obbligo di integrazione del contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
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