Cassazione Civile, Sentenza n. 21919/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la decisione che aveva qualificato come costituito, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, un rapporto di lavoro subordinato tra Francesco Muratori e Trenitalia S.p.A., per effetto della non genuinità dell'appalto tra Trenitalia e la formale datrice Domino Multiservice. La controversia verteva sull'accertamento di interposizione illecita di manodopera in un appalto labour intensive (movimentazione materiali con muletti) e sulla valutazione della rilevanza delle istruzioni operative impartite dalla committente, della presenza sul luogo di lavoro del personale dell'appaltatrice, della proprietà dei mezzi e del rischio d'impresa. Inoltre la ricorrente deduceva violazione di disciplina civilistica e del d.lgs. 276/2003 e chiedeva la sollevazione di questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 80 bis del decreto-legge n. 34/2020 (interpretazione autentica).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Muratori e Trenitalia a decorrere dal 13 aprile 2010, ritenendo l'appalto non genuino per l'esercizio da parte di Trenitalia di un potere conformativo sulle prestazioni del personale dell'appaltatrice. La Cassazione ha ritenuto irrilevanti, ai fini decisivi, gli indizi sulla proprietà dei mezzi e sul rischio d'impresa quando viene dimostrato un potere direttivo e organizzativo concreto da parte della committente. Ha inoltre escluso i profili di illegittimità costituzionale sollevati nei confronti dell'art. 80 bis del decreto-legge n. 34/2020, dichiarandone la compatibilità con i limiti della conversione e confermandone la natura di norma di interpretazione autentica. Condanna di Trenitalia al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di Muratori; decreto sul raddoppio del contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 29, d.lgs. n. 276/2003
La norma è stata applicata per valutare la genuinità dell'appalto: elementi decisivi sono l'effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte dell'appaltatore e, se questi manca e la committente determina le modalità della prestazione, si configura interposizione illecita.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Riferimento normativo collegato dall'art. 80 bis; la Corte ha richiamato la regola secondo cui taluni atti di gestione sono imputati al soggetto utilizzatore, ma ha sottolineato che la disposizione di interpretazione autentica esclude l'inclusione del licenziamento tra gli atti attribuibili automaticamente.
art. 80 bis, decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020
Riconosciuta natura di norma di interpretazione autentica volta a chiarire la portata dell'art. 38 del d.lgs. 81/2015 e applicabile anche, per sovrapponibilità, alla disciplina previgente del d.lgs. 276/2003; non è ritenuta incostituzionale perché non estranea alle finalità del decreto originario e coerente come misura di tutela del lavoro.
art. 2094 c.c.
Richiamato come riferimento generale alla nozione di prestatore di lavoro subordinato; contestazione di sua violazione non accolta perché la valutazione fattuale ha confermato la subordinazione.
art. 1655 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dell'appalto e al coordinamento dell'attività; la Corte ha ritenuto che le istruzioni operative non fossero mera coordinazione di risultato ma esercizio di potere conformativo sufficiente a integrare interposizione illecita.
art. 77 Cost.
Esaminata la censura sulla carenza dei requisiti di necessità e urgenza e omogeneità della legge di conversione: la Corte ha ritenuto che l'art. 80 bis non fosse estraneo all'oggetto del decreto-legge e che pertanto non sussistessero gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per valutare la genuinità di un appalto in ambito labour intensive il criterio decisivo è l'analisi concreta dell'organizzazione del lavoro: l'esercizio continuativo di un potere direttivo o conformativo da parte del committente indica interposizione illecita e subordinazione.
- La mera programmazione di turni o l'esercizio di un coordinamento necessario per raggiungere il risultato non escludono di per sé la liceità dell'appalto; ciò che conta è se il committente detta disposizioni dettagliate e continuative sulle modalità di esecuzione della prestazione.
- Elementi come la proprietà dei mezzi e l'esistenza di rischi d'impresa sono indizi utili ma non necessariamente dirimenti: quando l'accertamento fattuale mostra un controllo reale della committente sulla prestazione, tali elementi perdono efficacia decisiva.
- Le testimonianze e l'accertamento concreto sul luogo di lavoro hanno rilevanza primaria: le censure che colpiscono valutazioni strettamente fattuali sono inammissibili in Cassazione se non dimostrano errore di diritto.
- La norma di interpretazione introdotta in conversione (art. 80 bis dl 34/2020) può essere considerata legittima e applicabile per chiarire ambiti di attribuzione degli atti di gestione tra somministratore e utilizzatore; la sua portata retroattiva riguarda l'interpretazione dei medesimi istituti anche per periodi anteriori.
- Il licenziamento non è automaticamente considerato atto imputabile al soggetto utilizzatore per effetto di norme di interpretazione autentica; la valutazione circa chi abbia effettivamente esercitato il potere di licenziare richiede accertamento concreto.
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