Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21356/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla pretesa di pagamento di differenze retributive avanzata dal dipendente (retribuzione di posizione cd. variabile aziendale). Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e aveva accolto le opposizioni dell'ASL contro due decreti ingiuntivi. La Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, riformò tali decisioni accogliendo l'appello di Portulano e pronunciandosi sul merito. L'ASL impugnò in Cassazione per quattro motivi, contestando in particolare la qualificazione della giurisdizione (giudice ordinario vs giudice amministrativo) e la mancata rimessione al primo giudice dopo la riforma della decisione di primo grado (art. 353 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo di ricorso (omessa rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis), ritenendo che la Corte d'appello, avendo riformato la decisione del primo grado riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario, avrebbe dovuto rimandare le parti davanti al Tribunale di Taranto e non decidere nel merito. Il primo motivo (relativo alla giurisdizione) è stato respinto in quanto la Corte d'appello si è attenuta alla giurisprudenza consolidata della Cassazione che qualifica come diritto soggettivo la richiesta di corretta corresponsione della retribuzione sulla base della contrattazione collettiva. Il terzo e il quarto motivo sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata limitatamente al punto relativo alla retribuzione di posizione variabile aziendale e la causa è rinviata al Tribunale di Taranto, che deciderà nel merito e regolerà le spese.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    Nella versione applicabile al caso (ante d.lgs. n.149/2022), se il giudice d'appello riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice, deve rimandare le parti davanti al primo giudice; la Corte ha ritenuto applicabile questa regola e ha cassato la sentenza impugnata per omessa rimessione.

  • art. 360, comma 1, n. 1, 3 e 4 c.p.c.

    Richiamate come norme procedurali che disciplinano i motivi di nullità della decisione (vizi di diritto, violazione di norme, nullità per omessa rimessione). La Corte ha utilizzato tali parametri per valutare e accogliere il secondo motivo (n.4) mentre ha rigettato il primo (n.1) e assorbito gli altri.

  • art. 386 c.p.c.

    Citato nella contestazione della corretta applicazione delle norme processuali relative alla decisione; non è stata fornita una interpretazione autonoma nel testo, ma è richiamato nell'ambito delle censure sulla giurisdizione.

  • art. 60 CCNL 1994-1997

    Richiamato come norma collettiva di riferimento per la disciplina della retribuzione di posizione variabile aziendale; la correttezza dell'erogazione sulla base del CCNL è parte della controversia sostanziale.

  • art. 50 CCNL 1998-2001

    Analogamente richiamato come norma collettiva di riferimento per la determinazione della retribuzione variabile; la sua interpretazione influisce sulla pretesa retributiva del lavoratore.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Citato nel quadro delle norme sul pubblico impiego; la Corte ricorda che, salve diverse precisazioni giurisprudenziali, le pretese retributive fondate su contrattazione collettiva configurano un diritto soggettivo impugnabile in sede ordinaria.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato nel contesto della disciplina del rapporto di lavoro pubblico e della giurisdizione; utilizzato per valutare la corretta collocazione della controversia tra le competenze del giudice ordinario.

  • art. 2112 c.c.

    Invocato nella ricostruzione della posizione giuridica del lavoratore (continuità e trasferimento dei diritti), ma senza una specifica decisione interpretativa autonoma nel provvedimento, essendo parte del quadro normativo esaminato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione (corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento del secondo motivo e non ha pronunciato una decisione autonoma sul punto.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa al giudicato: anche questa questione è stata assorbita dalla decisione di cassazione parziale e rinvio, senza un esame definitivo della materia da parte della Cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sezione Lavoro)

    es. Cass., SU, n. 33356/2022; Cass., SU, n. 17568/2019; Cass., SU, n. 18262/2019; Cass., Sez. L, n. 33975/2023

    La Corte d'appello si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità che qualifica come diritto soggettivo la pretesa del lavoratore alla corretta corresponsione della retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario su tali domande.

Massime di principio

  • Se in appello si modifica la decisione di primo grado in ordine alla giurisdizione (cioè si riconosce la giurisdizione del giudice ordinario quando il primo giudice l'aveva negata), il giudice d'appello, nella versione di legge applicabile ante d.lgs. n.149/2022, deve rimandare le parti davanti al primo giudice e non decidere direttamente nel merito.
  • Le pretese retributive fondate sulla contrattazione collettiva (es. retribuzione di posizione/variabile aziendale) sono spesso qualificate dalla giurisprudenza di legittimità come diritti soggettivi alla corretta liquidazione della retribuzione e, conseguentemente, rientrano normalmente nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Quando la Corte d'appello procede a decidere nel merito dopo aver riformato la declinatoria di giurisdizione senza rimandare le parti, la Cassazione può limitare la censura alla sola violazione processuale e cassare con rinvio per la valutazione di merito al primo giudice.
  • Censure relative a ultravpetizione o violazione del giudicato possono rimanere assorbite se la Corte di legittimità accoglie motivi processuali che impongono la cassazione e il rinvio; in tali ipotesi non si ha un esame definitivo dei profili di merito o di ultrapetizione.
  • Occorre valutare la normativa procedurale vigente al momento dell'impugnazione: modifiche legislative (es. d.lgs. n.149/2022) possono mutare l'operatività di istituti come l'art. 353 c.p.c.; per cause decorse prima delle modifiche si applicano le regole anteriori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.