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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 21721/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la pronuncia di merito lamentando che la cessazione del rapporto di lavoro fosse stata illegittimamente trattata come nullità del contratto in conseguenza dell'annullamento in autotutela della procedura di stabilizzazione; sosteneva che la cessazione avrebbe dovuto essere regolata dall'art. 33 d.lgs. n. 165/2001 e che la P.A. non poteva esercitare poteri discrezionali in autotutela senza considerare la tutela dell'affidamento del personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non si è trattato di un licenziamento ma della caducazione ex tunc di contratti di lavoro originati da una procedura viziata per violazione di norme imperative sul contenimento della spesa del personale. Ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela operato dall'ente, richiamando la nullità dei contratti ai sensi degli artt. 1418 c.c. e 36 d.lgs. n. 165/2001 e la necessità di copertura finanziaria e rispetto delle dotazioni organiche per la costituzione dei rapporti. Ha precisato che il giudice ordinario può disapplicare l'annullamento solo se il provvedimento amministrativo è affetto dai vizi di legittimità propri degli atti amministrativi; in mancanza, ai lavoratori può trovare applicazione la tutela dei rapporti di fatto (remunerazione ai sensi dell'art. 2126 c.c.). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2

    Articolo invocato dal ricorrente; non è risultato decisivo: la Corte ha ritenuto che la nullità del contratto derivasse da norme imperative e non dalla disciplina dell'art. 33.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 33

    Richiamato dal ricorrente come disciplina della cessazione, ma la Corte ha stabilito che non era applicabile: non si è trattato di licenziamento disciplinato da tale norma bensì di nullità originaria del contratto per vizio della causa/illegittimità della procedura concorsuale.

  • CCNL Enti locali, art. 14, comma 3

    Articolo richiamato dal ricorrente; la Corte non lo ha ritenuto risolutivo rispetto alla questione della nullità dei contratti derivanti da procedure in violazione di norme imperative.

  • codice civile, art. 1418

    Principio di nullità dei contratti contrari a norme imperative: la Corte l'ha applicata per dichiarare inefficaci ex tunc i contratti stipulati in esito a procedure illegittime.

  • codice civile, art. 2126

    La norma impone la remunerazione dei rapporti di fatto: la Corte ha indicato che, se il contratto è nullo, può trovare applicazione la tutela economica per il lavoro effettivamente prestato.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 35

    La procedura concorsuale è atto presupposto del contratto individuale; la sua illegittimità incide sulla validità del contratto di lavoro.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36

    Richiamato per affermare che la violazione di disposizioni imperative in tema di assunzione impedisce la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel pubblico impiego privatizzato.

  • legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 557 (e riferimenti correlati)

    Norme sul contenimento della spesa del personale utilizzate per motivare l'illegittimità delle procedure di stabilizzazione e la conseguente nullità dei contratti.

  • d.l. n. 112 del 2008, art. 76, comma 7 (conv. dalla legge n. 133/2008)

    Richiamato quale norma inderogabile di contenimento della spesa per il personale che, se violata, rende inefficaci atti e procedure che comportano spesa per l'ente.

  • d.l. n. 78 del 2010, art. 14, comma 9 (conv. dalla legge n. 122/2010)

    Ulteriore richiamo normativo tra le disposizioni imperative sul contenimento della spesa per il personale la cui violazione può determinare nullità dei contratti.

  • legge n. 241 del 1990, art. 21‑novies

    Norma che disciplina l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi; la Corte ha richiamato il principio che l'annullamento di una procedura concorsuale in autotutela può determinare la nullità originaria del contratto stipulato in esito al concorso.

  • Costituzione, artt. 35 e 36

    Principi costituzionali richiamati in relazione alla tutela del lavoro e alla necessità di remunerare lavoro effettivamente prestato nei rapporti di fatto.

Massime di principio

  • Se una procedura di selezione o stabilizzazione è viziata per violazione di norme imperative (es. contenimento della spesa del personale), i contratti stipulati in esito a quella procedura sono nulli ex art. 1418 c.c. e art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e risultano inefficaci ex tunc.
  • L'annullamento in autotutela della procedura da parte della P.A. è idoneo a determinare la nullità del contratto: il giudice civile può disapplicare l'annullamento solo se quest'ultimo è affetto da vizi di legittimità propri degli atti amministrativi.
  • La tutela per i lavoratori nei casi di nullità contrattuale è essenzialmente economica (rapporto di fatto e pagamento secondo art. 2126 c.c.); non sussiste automaticamente diritto alla reintegrazione se il contratto è nullo per violazione di norme imperative.
  • La costituzione di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato richiede il rispetto dei limiti di spesa, delle dotazioni organiche e della programmazione: l'assenza di copertura finanziaria o il mancato rispetto di tali vincoli rende inefficaci atti e procedure che generano spesa.
  • L'affidamento soggettivo del lavoratore (aspettativa di stabilizzazione) è rilevante solo nei limiti previsti dalla legge e non prevale sul principio di nullità dei contratti derivanti da violazione di norme imperative.

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