Cassazione Civile, Sentenza n. 21287/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato il licenziamento del 31 agosto 2018 chiedendone la declaratoria di nullità, la reintegrazione e un'indennità risarcitoria. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) censura circa l'utilizzo in appello di testimonianze e di una CTU grafologica senza la trasmissione del fascicolo di primo grado; (2) violazione dell'art. 55‑bis, comma 4, d.lgs. n.165/2001 per presunto mancato rispetto del termine di 30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare (sostenendo che una convocazione falsificata fosse stata presentata il 20 marzo 2018); (3) e (4) doglianze connesse alla proporzionalità della sanzione e alla violazione di contrattazione/accordi collettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il fascicolo di primo grado risultava allegato agli atti consultabili e la ricorrente non aveva contestato il contenuto delle testimonianze e della CTU, per cui mancava interesse a proporre il motivo; (2) il vizio relativo al termine di 30 giorni è stato ritenuto non fondato perché la commissione disciplinare aveva rilevato difformità tra la convocazione prodotta dalla lavoratrice e quella in documentazione, con annotazione di ricevuta il 7 giugno 2018, e non risultava prova che il datore avesse conoscenza dell'alterazione il 20 marzo 2018; (3) la questione di proporzionalità è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali gravi, mentre la corte territoriale aveva adeguatamente motivato la proporzionalità del licenziamento richiamando il ruolo dirigenziale, la delicatezza delle mansioni e la gravità dell'uso di un documento aziendale contraffatto in un precedente procedimento disciplinare. Nessuna statuizione sulle spese (ARES 118 non ha difeso). La Corte ha altresì attestato l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002, art.13, c.1‑quater.
Norme richiamate
Richiamato nel quadro delle censure procedimentali; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo atteso che il fascicolo risultava allegato e non vi era contestazione del contenuto delle prove.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la ricorrente non ha dimostrato l'asserita conoscenza datoriale dell'alterazione documentale.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto mancasse interesse a impugnare aspetti non specificamente contestati.
art. 55‑bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La norma impone il termine di 30 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare dalla conoscenza dell'infrazione; la Corte territoriale ha valutato che la conoscenza datoriale dell'alterazione non poteva farsi risalire al 20 marzo 2018 e quindi non sussisteva la violazione denunciata.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente.
Cass., Sez. Lav., n. 107 del 3 gennaio 2024 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla proporzionalità della sanzione disciplinare è limitato ai casi di carenza motivazionale o vizi giuridici gravi; applicato per escludere il vizio nelle decisioni di merito.
Massime di principio
- La valutazione della proporzionalità del licenziamento rispetto all'addebito è principalmente questione di merito: la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali gravi o omesso esame di fatto decisivo.
- Per contestare l'uso probatorio di documenti, testimonianze o CTU in sede di impugnazione è necessario dimostrare l'erronea trasmissione degli atti o contestarne il contenuto: la mera affermazione astratta è insufficiente.
- Ai fini del termine di 30 giorni previsto dall'art. 55‑bis d.lgs.165/2001 rileva la conoscenza dell'infrazione da parte dell'organo disciplinare/datore: la prova che una parte abbia prodotto un documento in una data anteriore non basta se non dimostra la conoscenza datoriale dell'alterazione in quella data.
- L'assenza di difesa da parte dell'intimata può influire sulle statuizioni sulle spese, ma non impedisce la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando i motivi sono formalmente o sostanzialmente infondati.
- Se si intende impugnare in Cassazione un accertamento di fatto, è essenziale individuare e contestare specifici vizi di motivazione o omissioni decisivi che possano rientrare nel sindacato di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 30 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21356/2024 del 30/07/2024
- Sentenza lavoro · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21129/2024 del 29/07/2024
- Sentenza lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21579/2024 del 31/07/2024
- Sentenza lavoro · 31 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21520/2024 del 31/07/2024
- Sentenza lavoro · 1 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21721/2024 del 01/08/2024
- Sentenza lavoro · 2 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21919/2024 del 02/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →