Cassazione Civile, Sentenza n. 21579/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I dipendenti erano stati stabilizzati con contratto a tempo indeterminato dal 31/12/2010; il Comune di Sora, sulla base di un annullamento in autotutela dell'iter assunzionale per presunte violazioni delle norme di contenimento della spesa del personale e per venir meno di fondi regionali, aveva risolto i rapporti il 25/06/2014. I lavoratori impugnarono tale risoluzione chiedendo la declaratoria di nullità/illegittimità degli atti, la reintegrazione e risarcimenti. Il Tribunale di Cassino accolse il ricorso; il Comune propose appello ma la Corte d'appello di Roma lo rigettò. Il Comune di Sora ricorse per cassazione (quattro motivi). La Corte di legittimità ha preliminarmente esaminato e poi accolto l'eccezione di tardività della notificazione del ricorso per cassazione, ritenendo che la notifica della sentenza d'appello al PEC di uno dei difensori della parte (comunicata il 24/10/2018) abbia fatto decorrere il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c., rendendo quindi tardivo il ricorso notificato il 19/04/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del Comune di Sora per tardività della notificazione, affermando che la notifica della sentenza all'indirizzo PEC di uno soltanto dei difensori indicati è sufficiente a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. Ha precisato che l'elezione di domicilio fisico o l'indicazione di un domiciliatario esclusivo nell'atto di costituzione non esclude la validità della notificazione al domicilio digitale/PEC. Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.; la Corte ha inoltre attestato l'eventuale obbligo della P.A. ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002, art.13, comma 1‑quater, se dovuto.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori fa decorrere il termine breve per impugnare; pertanto il termine di impugnazione decorre anche se la notifica è stata eseguita al PEC di un difensore non indicato come domiciliatario.
art. 16 sexies d.l. n. 179/2012 conv. con legge n. 221/2012 (domicilio digitale degli avvocati)
I domicili digitali (PEC) degli avvocati, risultanti dai registri pubblici, sono luoghi idonei per le notificazioni; le notificazioni e comunicazioni vanno eseguite al domicilio digitale salvo cause imputabili al destinatario.
art. 16 ter, comma 1 del d.l. n. 179/2012 (richiamato)
Normazione attinente alla possibilità di eseguire notificazioni presso indirizzi PEC tratti dai registri indicati; la Corte richiama la prevalente normativa che ha disciplinato le notifiche digitali.
art. 66, comma 5 del d.lgs. n. 217/2017 (sostituzione normativa richiamata)
Conferma che, a decorrere dalle modifiche normative successive, le notifiche giudiziarie civili possono essere eseguite tramite gli indirizzi PEC tratti dai registri competenti.
artt. 6‑bis, 6‑quater e 62 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
I registri e gli indirizzi usati per le notifiche digitali (INI‑PEC, ReGIndE) sono disciplinati dal CAD e consentono l'individuazione del domicilio digitale degli avvocati per le notificazioni.
art. 366 c.p.c.
Richiamato nel contesto per differenziare le comunicazioni particolari e per chiarire che la normativa sulla domiciliazione non inocula un diritto esclusivo a ricevere tutte le notifiche in luogo diverso dal domicilio digitale.
art. 92 c.p.c.
La Corte ha compensato le spese di lite in considerazione della recente e ancora evolutiva giurisprudenza in materia di notificazioni al domicilio digitale.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
La Corte attesta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della P.A. ricorrente di un ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La notificazione di una sentenza ad uno soltanto dei difensori di una parte (anche se non indicato come domiciliatario) è sufficiente a far decorrere il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.; quindi chi impugna deve controllare tempestivamente tutte le notifiche PEC ai propri difensori.
- L'elezione di domicilio fisico o la nomina di un domiciliatario nell'atto processuale non esclude l'operatività del domicilio digitale: le notifiche al PEC risultante dai registri pubblici possono comunque essere valide ed efficaci.
- Per le pubbliche amministrazioni, la conoscenza e il controllo delle PEC dei difensori è essenziale: la mancata verifica degli atti notificati al domicilio digitale può comportare la perdita dei termini di impugnazione.
- In caso di controversie sulla tempestività delle notifiche, la giurisprudenza recente tende a privilegiare l'efficacia delle notifiche al domicilio digitale risultante dagli indici ufficiali (INI‑PEC/ReGIndE), salvo prova di cause imputabili al destinatario che ne abbiano impedito la ricezione.
- Quando la materia delle notificazioni digitali è di recente formazione giurisprudenziale, il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia la parte soccombente per tardività rischia comunque l'inammissibilità del rimedio d'appello o di cassazione.
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