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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02257/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi, per violazione dell'art. 2 della L. n. 386/1990. L'opposizione era stata respinta dal Giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale. In cassazione il ricorrente deduceva tre censure: 1) vizio motivazionale e violazione dell'art. 2712 c.c. per avere il giudice ritenuto provata la notificazione/comunicazione del verbale, nonostante l'asserita mancata ricezione di atti validi prima della notifica dell'ordinanza; 2) violazione di legge per tardività dell'ordinanza-ingiunzione, sostenendo che, in mancanza di un termine specifico nella disciplina delle sanzioni amministrative, dovesse applicarsi il termine di 90 giorni dell'art. 2 L. n. 241/1990; 3) violazione del D.M. n. 55/2014 e difetto di motivazione sulla quantificazione delle spese liquidate in favore dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati e ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha osservato che il vizio motivazionale nella formulazione previgente dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è più ammissibile e che la contestazione ex art. 2712 c.c. era stata formulata in modo generico, risolvendosi nella mera deduzione del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della P.A. Quanto al secondo motivo, ha ribadito il principio per cui, nelle sanzioni amministrative, non si applica il termine di 90 giorni dell'art. 2 L. n. 241/1990 per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ma opera il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. n. 689/1981. Quanto al terzo motivo, ha affermato che la liquidazione delle spese entro i limiti tabellari del D.M. n. 55/2014 non è sindacabile in cassazione e che, nel caso concreto, l'importo liquidato era contenuto entro il massimo previsto; inoltre, la fase trattazione comprende anche quella istruttoria. Il ricorso è stato quindi respinto; non essendo stata proposta rituale costituzione con controricorso, non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità, ma è stata applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. alla somma di euro 600,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale nella formulazione previgente non è più ammissibile nei limiti invocati dal ricorrente.

  • art. 2712 c.c.

    La contestazione delle riproduzioni meccaniche o documentali richiede specificità; una deduzione generica sul mancato assolvimento dell'onere probatorio è insufficiente.

  • art. 2 L. n. 241/1990

    Il termine generale per la conclusione del procedimento amministrativo non si applica all'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative.

  • art. 28 L. n. 689/1981

    In materia di sanzioni amministrative si applica il termine quinquennale di prescrizione ivi previsto.

  • D.M. n. 55 del 2014

    La liquidazione delle spese entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari non è censurabile in cassazione; la fase di trattazione comprende anche quella istruttoria.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna a favore della Cassa delle ammende in presenza di ricorso rigettato e conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 2 L. n. 386/1990

    Norma violata posta a base dell'ordinanza-ingiunzione relativa all'emissione di assegno senza provvista.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato definito in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato per manifesta infondatezza delle censure.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, la mancata previsione nella legge speciale di un termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione non consente di applicare il termine generale di conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla L. n. 241/1990; opera invece il diverso termine di prescrizione fissato dalla L. n. 689/1981.
  • La contestazione della prova documentale ex art. 2712 c.c. deve essere specifica e riferita alla concreta riproduzione prodotta in giudizio; non è sufficiente una mera allegazione astratta del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ormai circoscritto nei limiti del vigente testo normativo e non può essere utilizzato per riproporre una critica generica alla valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La liquidazione delle spese processuali effettuata entro i limiti dei parametri tabellari del D.M. n. 55/2014 è insindacabile in cassazione; la motivazione diventa necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori minimi o massimi tabellari.
  • Nel sistema di liquidazione dei compensi professionali, la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria, con la conseguenza che non spetta un autonomo compenso per quest'ultima, anche se essa si sia effettivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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