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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23089/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia origina dalla delibera Consob n. 20627 del 16 ottobre 2018, con la quale veniva disposta la radiazione di un consulente finanziario dall'albo unico. La sanzione era fondata su contestazioni relative alla promozione e collocazione di prodotti finanziari nell'interesse di un soggetto non abilitato in Italia e alla comunicazione di informazioni non veritiere agli investitori, alla banca di appartenenza e indirettamente alla stessa Consob. L'opponente sosteneva, davanti alla Corte d'appello, che la contestazione fosse tardiva per violazione dell'art. 196, comma 2, T.U.F., perché il termine di 180 giorni avrebbe dovuto decorrere già dal 16 giugno 2017, data di ricezione da parte di Consob dell'ordinanza del GIP trasmessa dalla Procura, nella quale erano già riportati gli scambi di posta elettronica tra i soggetti coinvolti. In subordine, chiedeva una sanzione meno grave. La Corte d'appello respingeva l'opposizione ritenendo che solo con l'informativa della Guardia di Finanza del 9 agosto 2017 Consob avesse acquisito elementi ulteriori e decisivi per tradurre la constatazione in accertamento. Nel ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava violazione dell'art. 196, comma 2, T.U.F., sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente individuato il dies a quo nella data di ricezione dell'informativa della Guardia di Finanza, nonostante la piena conoscenza dei fatti fosse già raggiunta il 16 giugno 2017 tramite l'ordinanza cautelare del GIP, che conteneva integralmente le medesime comunicazioni rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, ritenendo che la censura non investisse una regula iuris ma, in realtà, il giudizio di fatto della Corte territoriale circa il momento in cui l'accertamento poteva considerarsi completato. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di sanzioni amministrative Consob per violazioni della disciplina dell'intermediazione finanziaria, il termine per contestare decorre dal momento in cui la constatazione si sia tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, valutazione rimessa al giudice di merito in relazione alla complessità della materia e alle peculiarità del caso. Poiché la Corte d'appello aveva motivato che solo l'informativa della Guardia di Finanza aveva fornito elementi decisivi ulteriori rispetto alla precedente ordinanza cautelare, la doglianza si traduceva in una richiesta di rivisitazione del merito, non consentita in cassazione se non nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, secondo comma, T.U.F.

    norma richiamata come base della violazione contestata in relazione all'attività di promozione e collocamento di prodotti finanziari per soggetto non abilitato.

  • art. 107, primo comma, regolamento Consob n. 16190/2007

    norma richiamata quale fonte degli ulteriori illeciti contestati in materia di offerta fuori sede e comunicazioni non veritiere.

  • art. 196, secondo comma, T.U.F.

    il termine di contestazione decorre dal momento in cui la constatazione dell'illecito si è tradotta o si sarebbe potuta tradurre in accertamento; la verifica del dies a quo dipende dalle circostanze del caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere la rivalutazione di un apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato come unico possibile veicolo di censura del giudizio di fatto, nei limiti oggi consentiti.

  • art. 321, secondo comma, c.p.p.

    richiamato nella descrizione degli atti trasmessi dalla Procura, in relazione al sequestro preventivo disposto nell'ambito del procedimento penale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memorie illustrative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative Consob relative all'intermediazione finanziaria, il dies a quo del termine di contestazione va individuato nel momento in cui l'amministrazione abbia acquisito elementi sufficienti perché la constatazione dell'illecito possa ragionevolmente tradursi in accertamento, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle peculiarità del caso concreto.
  • La valutazione circa l'utilità e la necessità degli approfondimenti istruttori svolti dall'autorità di vigilanza è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, non potendo essere riproposta come mera violazione di legge.
  • La deduzione di violazione dell'art. 196, comma 2, T.U.F. non è ammissibile quando miri, in sostanza, a sostituire la propria ricostruzione del momento di conclusione dell'accertamento a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Nella verifica del rispetto del termine di contestazione, è legittimo considerare anche acquisizioni istruttorie successive a un primo atto penale o cautelare, se solo esse forniscano all'autorità amministrativa elementi ulteriori e decisivi per completare l'accertamento dell'illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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