Sentenza n. 120/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Perugia n. 198 del 22/06/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento di somme dovute in forza di un decreto della Corte d’appello divenuto definitivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Perugia che aveva ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento di 1.600 euro, oltre interessi legali, a titolo di indennizzo ex legge n. 89/2001. Dopo il passaggio in giudicato del decreto, aveva presentato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e, a seguito delle modifiche normative sopravvenute, aveva rinnovato la dichiarazione tramite il portale SIAMM il 24 gennaio 2025. Non avendo ricevuto il pagamento, aveva proposto il ricorso per ottemperanza il 1° agosto 2025, sostenendo che il divieto di proporre il giudizio non fosse applicabile perché erano già decorsi i sei mesi previsti per il pagamento. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento il 1° agosto 2025; il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese in ragione del ritardo dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il credito azionato era stato integralmente pagato durante il giudizio. Quanto alle spese, il Collegio ha esaminato il regime introdotto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. Secondo il giudice, nella formulazione applicabile, dal 22 gennaio 2025 era vietata la proposizione di nuovi giudizi di ottemperanza relativi ai crediti considerati dalla disposizione, oltre a essere sospesi quelli pendenti. Il successivo decorso del termine di sei mesi previsto per il pagamento non fa venir meno tale divieto, non essendo prevista alcuna deroga e risultando il divieto destinato a operare per il periodo normativamente stabilito. Il ricorso, proposto il 1° agosto 2025, sarebbe stato pertanto inammissibile, anche se il giudice non ha adottato una pronuncia formale di inammissibilità, avendo dichiarato cessata la materia del contendere per l’intervenuto pagamento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
legge 24 marzo 2001, n. 89
Disciplina l’indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 5-sexies, commi 1, 3, 3-bis, 5 e 12-bis, legge n. 89/2001
“I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”.
Il comma 12-bis introduce un divieto temporaneo di proporre nuovi giudizi di ottemperanza e la sospensione di quelli pendenti. Il divieto opera indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi previsto per il pagamento, in assenza di una disposizione che ne preveda la cessazione anticipata.
art. 1, comma 817, lettera m), legge n. 207/2024
Ha introdotto la formulazione del comma 12-bis applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.
art. 9, comma 1, lettera b), numero 5), d.l. n. 117/2025, convertito dalla legge n. 148/2025
Ha sostituito il comma 12-bis, prevedendo il rinnovo obbligatorio della dichiarazione entro il 30 ottobre 2026 e il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza fino al 21 gennaio 2027.
Massime di principio
- Il pagamento integrale del credito azionato in un giudizio di ottemperanza, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il divieto temporaneo di proporre giudizi di ottemperanza previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 opera per il periodo stabilito dalla disposizione e non viene meno per il solo decorso del termine di sei mesi previsto per il pagamento, in mancanza di una previsione normativa derogatoria.
- La proposizione di un nuovo giudizio di ottemperanza nel periodo di efficacia del divieto previsto dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 comporta l’inammissibilità del ricorso, anche se il pagamento interviene successivamente nel corso del giudizio.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando il giudizio si definisce per il pagamento sopravvenuto e la proposizione del ricorso è avvenuta in un periodo nel quale la legge vietava l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →