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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16208/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, poi confermata nei giudizi di merito, con cui a un amministratore unico di cooperativa era stata applicata una sanzione amministrativa di euro 9.000 per omesse o infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro per un arco temporale di 19 mesi. Secondo l’accertamento ispettivo, alcune voci di rimborso spese e indennità di trasferta erano prive di giustificativi e servivano a occultare differenze retributive e/o maggiori ore lavorate rispetto a quelle risultanti dal LUL, anche in relazione all’applicazione di un CCNL non conforme ai parametri di maggiore rappresentatività. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e dell’art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011, sostenendo che la Corte d’appello avesse attribuito fede privilegiata o valore probatorio autosufficiente a dichiarazioni di terzi raccolte dagli ispettori senza riscontri testimoniali in giudizio; 2) violazione degli artt. 436, 168 e 169 c.p.c., per asserita inutilizzabilità dei documenti prodotti in primo grado dall’Amministrazione e non ridepositati in appello a causa della sua contumacia; 3) in sostanza, ulteriore censura sulla prova e sull’applicazione dell’art. 2697 c.c.; 4) nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; 5) violazione dell’art. 39 d.l. 112/2008 per asserita eccessività della sanzione, nonché contestazione della colpa in ragione della pretesa natura fittizia dell’amministrazione della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla prova, affermando che i verbali ispettivi fanno piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza o da lui compiuti, mentre le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori sono liberamente valutabili e possono essere valorizzate, anche da sole, se rese nell’immediatezza dei fatti e prive di condizionamenti, soprattutto quando convergano con altri elementi istruttori come i dati del LUL. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. perché il giudice di merito aveva correttamente ripartito l’onere probatorio. Ha poi ritenuto infondata la censura sul deposito dei documenti, ribadendo che non sussiste un obbligo dell’appellato di ridepositare il proprio fascicolo di parte, mentre grava sull’appellante l’onere di riprodurre o ripristinare in appello i documenti su cui fonda il gravame. Quanto alla motivazione dell’ordinanza-ingiunzione, ha rilevato che la motivazione non era mancante né apparente e che, in tema di sanzioni amministrative, è censurabile solo la totale mancanza o apparenza della motivazione, non la sua mera insufficienza. Infine, ha condiviso la quantificazione della sanzione, applicata con cumulo giuridico e ritenuta coerente con l’art. 39, comma 7, d.l. 112/2008 per violazioni protratte per oltre sei mesi e riferite a più lavoratori, e ha escluso che la qualità di amministratore fittizio potesse eliminare la responsabilità del legale rappresentante pro tempore, in presenza dell’accertata titolarità formale della carica nel periodo considerato. Condanna inoltre il ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale ispettivo fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non attribuisce fede privilegiata alle dichiarazioni rese da terzi e raccolte nel verbale, che restano liberamente valutabili dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia effettivamente invertito o male ripartito l’onere della prova; nella specie la ripartizione è stata ritenuta corretta.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato quale parametro del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia sanzionatoria.

  • art. 347, comma 3, c.p.c.

    Il cancelliere del giudice d’appello deve richiedere la trasmissione del fascicolo d’ufficio; non grava sull’appellato un autonomo obbligo di rideposito del fascicolo di parte del precedente grado.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa inutilizzabilità dei documenti, ma la Corte esclude tale conclusione.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto ostativo all’utilizzo dei documenti presenti nel fascicolo d’ufficio.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non fonda un obbligo di rideposito del fascicolo di parte da parte dell’appellato.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o incomprensibile e non consente il controllo sulla logicità del decisum.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve superare il c.d. minimo costituzionale; la mera insufficienza non basta a determinare la nullità.

  • art. 39 d.l. n. 112/2008

    Disciplina gli obblighi di registrazione sul LUL e prevede una sanzione aggravata in caso di violazioni riferite a più di cinque lavoratori o protratte per oltre sei mesi.

  • art. 8 l. n. 689/1981

    Richiamato per il criterio di calcolo sanzionatorio applicato nell’ordinanza-ingiunzione.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    La responsabilità amministrativa richiede la colpa; il legale rappresentante pro tempore non può sottrarsi alla responsabilità invocando la fittizietà dell’amministrazione di fatto di terzi, se rimane formalmente titolare della carica nel periodo accertato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nei verbali ispettivi del lavoro fanno piena prova solo i fatti direttamente percepiti o compiuti dal pubblico ufficiale; le dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva non hanno fede privilegiata ma sono liberamente valutabili e possono essere ritenute sufficienti se rese immediatamente e corroborate dal complesso degli elementi istruttori.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente alterato la ripartizione dell’onere probatorio; non è sufficiente contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • In appello non grava sull’appellato un obbligo generale di ridepositare il proprio fascicolo di parte del precedente grado; spetta invece all’appellante produrre o ripristinare i documenti sui quali fonda l’impugnazione.
  • La censura di motivazione apparente è ammissibile solo se la decisione è priva del minimo costituzionale di motivazione; non basta lamentare insufficienza o non condivisibilità della motivazione quando il ragionamento decisorio è comunque intelligibile.
  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la sanzione può essere scrutinata sotto il profilo motivazionale solo in presenza di motivazione del tutto mancante o apparente, poiché l’oggetto del giudizio è il rapporto sanzionatorio e non il mero atto amministrativo.
  • In materia di sanzioni per irregolare tenuta del Libro Unico del Lavoro, la durata prolungata della violazione e il coinvolgimento di più lavoratori legittimano l’applicazione della disciplina sanzionatoria aggravata e del cumulo giuridico secondo la normativa speciale.
  • La responsabilità amministrativa del legale rappresentante non viene meno per il solo fatto che la gestione concreta sia asseritamente esercitata da terzi o in modo fittizio, se la qualità formale di titolare della carica permane nel periodo dell’illecito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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