Cassazione Civile, Ordinanza n. 31133/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo nei confronti di uno straniero che era stato sottoposto a misura cautelare in un procedimento penale e che, secondo quanto allegato, era stato poi assolto con sentenza definitiva. Dopo la scarcerazione, la Prefettura aveva disposto l'espulsione ritenendo sussistente la sua pericolosità sociale e la mancanza di un titolo di soggiorno valido. Il Giudice di Pace aveva respinto l'opposizione, valorizzando sia l'assenza di un idoneo titolo di soggiorno al momento della definizione del processo penale, sia precedenti di polizia, mancanza di mezzi di sostentamento e di alloggio, sia la mancata prova dei fatti dedotti. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si lamentava violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell'art. 21-octies l. 241/1990, oltre a vizio di motivazione e lesione del diritto di difesa, deducendo che il giudice di pace avesse reso una motivazione generica e non avesse considerato le circostanze specifiche allegate, in particolare l'asserita illegittimità della valutazione di pericolosità sociale; con il secondo si deduceva la nullità del provvedimento per difetto di potere di delega in capo al viceprefetto che lo aveva sottoscritto, chiedendo il rilievo officioso del vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che esso non censurava una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, ossia la mancanza di un valido titolo di soggiorno nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998; per questo, le ulteriori doglianze sulla pericolosità sociale restavano inidonee a scalfire la decisione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché formulato per la prima volta in cassazione, senza che risultasse dal provvedimento impugnato né fosse indicato che fosse stato dedotto nel giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché il processo risultava esente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
norma richiamata sia per contestare il decreto di espulsione sia come ratio autonoma della decisione, in particolare per la mancanza di un valido titolo di soggiorno
norma invocata in relazione alla dedotta illegittimità/nullità del provvedimento amministrativo
richiamato per rilevare la sussistenza dei presupposti per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché il processo risultava esente
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a fondamento della decisione impugnata; la mancata censura di una sola ratio idonea a sorreggere il provvedimento rende inconferenti le altre doglianze.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non risultanti dal provvedimento impugnato, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
- In tema di opposizione al decreto di espulsione, la carenza di un valido titolo di soggiorno costituisce autonoma base legittimante del provvedimento e, se non specificamente censurata, è sufficiente a sorreggere il rigetto dell'impugnazione.
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