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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26591/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un comune aveva occupato sin dal 2002 un terreno agricolo di proprietà privata e, con delibera del 2011 adottata ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, lo aveva acquisito al proprio patrimonio indisponibile, corrispondendo un indennizzo ritenuto dal proprietario incongruo. Il proprietario aveva quindi agito davanti alla Corte d'appello chiedendo la determinazione e il riconoscimento dell'indennità di occupazione legittima, dell'indennizzo ex art. 42-bis, del danno morale e del deprezzamento dell'area residua, nonché la rideterminazione dell'indennità per occupazione illegittima e dell'indennità ex art. 50 d.P.R. n. 327/2001 per l'uso temporaneo della parte residua. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione su tali domande, salvo quelle relative all'indennità di occupazione legittima e al risarcimento per occupazione sine titulo di una porzione del fondo; con sentenza definitiva aveva poi quantificato solo tali ultime poste. In cassazione il proprietario ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla giurisdizione, assumendo che la domanda di opposizione alla stima del suolo espropriato e acquisito ex art. 42-bis spettasse alla giurisdizione ordinaria; 2) omessa pronuncia sulla richiesta di valore venale del bene a titolo di indennità di esproprio e sulle ulteriori domande economiche, conseguenza dell'erronea declinatoria di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la pronuncia negativa sulla giurisdizione resa dalla Corte d'appello era una decisione definitiva e immediatamente impugnabile, oppure impugnabile con riserva facoltativa di ricorso ai sensi dell'art. 361 c.p.c.; poiché il proprietario non aveva proposto né impugnazione immediata né riserva, il primo motivo era tardivo. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la declaratoria di difetto di giurisdizione aveva consumato la potestas iudicandi sul merito delle questioni dichiarate estranee alla giurisdizione del giudice adito, con conseguente preclusione dell'esame delle relative domande. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    È richiamato come base normativa dell'acquisizione sanante del bene da parte della pubblica amministrazione e delle correlate pretese indennitarie.

  • art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    È invocato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione ordinaria nella controversia sull'opposizione alla stima del suolo espropriato e acquisito.

  • art. 360 c.p.c.

    La sentenza sulla giurisdizione, se negativa, è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 361 c.p.c.

    In alternativa all'impugnazione immediata, la parte può proporre riserva facoltativa di ricorso contro la sentenza non definitiva.

  • art. 327 c.p.c.

    Il mancato esercizio tempestivo dei rimedi impugnatori comporta tardività del ricorso successivo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi sulla pronuncia di difetto di giurisdizione preclude l'esame nel merito delle questioni definitivamente devolute.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza che declina la giurisdizione ha natura definitiva rispetto alle domande sulle quali la giurisdizione è esclusa e deve essere impugnata immediatamente o con riserva facoltativa di ricorso; se ciò non avviene, l'impugnazione successiva è tardiva e inammissibile.
  • La pronuncia di difetto di giurisdizione priva il giudice della potestas iudicandi sul merito delle domande dichiarate estranee alla giurisdizione adita; una volta formatosi il giudicato su tale statuizione, non può più essere riesaminata la fondatezza sostanziale delle relative pretese.
  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa impugnazione tempestiva della sentenza non definitiva sulla giurisdizione rende inammissibili anche i motivi che presuppongono il riesame del merito delle domande definitivamente precluse.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneOpposizioni esecutiveCompravendita immobiliareResponsabilità della PA
RamiProcesso civileEsecuzioniImmobiliareResponsabilità civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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