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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33759/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2003, l’Amministrazione finanziaria aveva imputato al socio di una società a ristretta base azionaria un maggior reddito IRPEF, ritenendo che il reddito accertato in capo alla società fosse stato presuntivamente percepito dal socio come utili non distribuiti. Il contribuente aveva visto accolto il ricorso in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione su appello dell’Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto sei motivi: (1) inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di interesse e per mancata formulazione di un petitum idoneo; (2) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per omessa specificazione dell’oggetto della domanda di appello; (3) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR valorizzato elementi riferiti anche a terzi, in particolare documentazione bancaria; (4) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 115 e 116 c.p.c. per avere negato rilievo probatorio ai valori OMI come elemento a favore del contribuente; (5) vizio di motivazione per omessa considerazione delle circostanze dedotte a dimostrazione dei prezzi effettivi di vendita; (6) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo sostanzialmente il precedente rilievo motivazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso non riportava il contenuto dell’atto di appello né ne indicava adeguatamente la collocazione nel fascicolo, impedendo il controllo sulla reale portata dell’impugnazione. Ha ritenuto inammissibili anche il terzo e il quarto motivo per difetto di decisività, perché il ricorrente si era concentrato in modo parcellizzato solo su singoli elementi indiziari, senza confrontarsi con la valutazione complessiva e unitaria svolta dalla CTR, che aveva fondato la ricostruzione induttiva su una pluralità di riscontri (indagini bancarie, valori di mercato acquisiti presso agenzie immobiliari, perizie estimative per mutui, dichiarazioni degli acquirenti). Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché presupponeva erroneamente che il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. non si applicasse al processo tributario; la riforma, invece, opera anche in tale ambito. Il sesto motivo è stato respinto nel merito perché la motivazione della CTR non era affatto mancante o apparente: la sentenza impugnata aveva richiamato in modo analitico le ragioni già sviluppate nella pronuncia resa nel giudizio relativo alla società, offrendo una motivazione chiara ed esaustiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione di legge, ma non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito o per contestare in modo non decisivo singoli indizi non confrontati con la valutazione complessiva del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La doglianza processuale è inammissibile se non è autosufficiente e non consente alla Corte di verificare il contenuto dell’atto processuale contestato.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale, dopo la riforma, è denunciabile anche nel processo tributario solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: occorre riportare o riprodurre il contenuto degli atti rilevanti o indicarne con precisione la collocazione processuale.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La censura sull’utilizzo delle indagini bancarie è inammissibile se non si confronta con l’insieme degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accertamento induttivo può fondarsi su una pluralità di elementi presuntivi, valutati unitariamente.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario l’appello richiede specifica impugnazione, ma non formule sacramentali; è sufficiente la chiara volontà di ottenere la riforma della decisione e la riproposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ribadisce che la critica deve investire in modo decisivo l’impianto argomentativo della sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per la valutazione delle prove, ma non consente di sostituire una lettura atomistica degli elementi a quella complessiva del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’appello dell’Ufficio è ammissibile quando, pur senza formule sacramentali, contenga una chiara volontà di riforma della decisione e riproponga le ragioni a sostegno dell’atto impositivo, così da soddisfare l’onere di specificità previsto dall’art. 53 d.lgs. 546/1992.
  • Nel ricorso per cassazione vige il principio di autosufficienza: la parte che contesta l’ammissibilità o il contenuto di un atto processuale deve trascriverne o riprodurne i passaggi essenziali, oppure indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • L’accertamento induttivo può essere sorretto da una pluralità di indizi valutati unitariamente; non è consentito impugnare la decisione selezionando un singolo elemento e ignorando il complesso del ragionamento probatorio.
  • Le quotazioni OMI non costituiscono, da sole, prova del valore di mercato dell’immobile: possono al più concorrere con altri elementi presuntivi, ma non fondare isolatamente l’accertamento o la prova contraria.
  • Il vizio motivazionale denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. nel giudizio di cassazione, anche tributario, è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti e all’omesso esame di un fatto decisivo; non è più ammesso il sindacato sul semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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