Cassazione Civile, Ordinanza n. 08555/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto, prima del fallimento della debitrice, un decreto ingiuntivo e aveva avviato un'esecuzione presso terzi, culminata nell'assegnazione di un credito vantato dalla debitrice verso un Comune. Il Comune aveva poi pagato la somma assegnata in un momento successivo e il curatore fallimentare aveva promosso azione revocatoria del pagamento, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fallimentare. La società creditrice, convenuta in revocatoria, aveva chiamato in causa il Comune sostenendo che quest'ultimo, con una opposizione ritenuta infondata e tardiva avverso il decreto di assegnazione, avesse ostacolato illegittimamente il pagamento e causato il pregiudizio economico, chiedendone la condanna al risarcimento ex art. 2043 c.c. In appello la società lamentava: mancata prova della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice da parte sua al momento del pagamento; errata quantificazione della somma revocabile per mancata detrazione delle spese legali dell'esecuzione; illegittimo rigetto della domanda risarcitoria verso il Comune; danno da ritardo non esaminato. In Cassazione deduceva quattro motivi, tutti centrati su presunte violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità processuali, oltre che sulla possibilità di fondare la responsabilità del Comune per l'uso asseritamente scorretto degli strumenti processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una revisione del giudizio di fatto sulla scientia decoctionis, giudizio riservato al merito e correttamente fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; la motivazione d'appello è stata ritenuta congrua e conforme ai principi di legittimità. Il terzo e il quarto motivo sono stati giudicati manifestamente infondati: la Corte ha affermato che eventuali danni derivanti da condotte processuali abusive non possono essere fatti valere con autonoma azione ex art. 2043 c.c., poiché l'art. 96 c.p.c. costituisce disciplina speciale e assorbente della responsabilità processuale aggravata. Inoltre, l'asserito ritardo nel pagamento conseguente all'opposizione del Comune non integra di per sé un illecito risarcibile fuori dal processo. Alla ricorrente sono state poste a carico le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, legge fallimentare
richiamato come base dell'azione revocatoria del pagamento eseguito nel periodo sospetto
art. 2043 c.c.
invocato per la domanda di risarcimento contro il Comune, ma ritenuto non utilizzabile per danni derivanti da condotta processuale, assorbita dall'art. 96 c.p.c.
art. 2697 c.c.
richiamato nel primo motivo per contestare la prova della scientia decoctionis, ma la Corte ribadisce che si trattava di censura di merito
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare l'uso delle presunzioni ai fini della prova della conoscenza dello stato di insolvenza
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la valutazione complessiva degli indizi; la Corte afferma la correttezza del ragionamento presuntivo del giudice di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 134 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 183 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 24 Cost.
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 702-ter c.p.c.
richiamato per descrivere il rito con cui il tribunale aveva deciso in primo grado
art. 1218 c.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione al dedotto danno da ritardo, ma la Corte non accoglie la censura
art. 1224 c.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione al dedotto danno da ritardo, ma la Corte non accoglie la censura
art. 112 c.p.c.
richiamato nel quarto motivo per omessa pronuncia sul danno da ritardo
art. 96 c.p.c.
considerato norma speciale che disciplina in modo esclusivo la responsabilità processuale aggravata e preclude un'autonoma azione ex art. 2043 c.c. per danni da condotta processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
art. 9, allegato E, l. n. 2248 del 1865
invocato dal Comune a sostegno dell'opposizione all'esecuzione, ritenuta legittima dalla corte territoriale
art. 96 c.p.c.
la Corte ribadisce che i danni da abuso del processo devono essere fatti valere nel processo stesso, salvo impossibilità non imputabile e dipendente dalla struttura del giudizio
Massime di principio
- La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, ai fini dell'azione revocatoria, è un fatto di merito e può essere desunta anche da presunzioni, purché il ragionamento del giudice sia complessivamente coerente, conforme a prudenza e fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla scientia decoctionis in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, salvo che sia denunciato un reale omesso esame di fatti storici decisivi.
- La responsabilità per danni derivanti da condotte processuali abusive è regolata in via speciale dall'art. 96 c.p.c.; non è ammissibile aggirare tale disciplina proponendo un'autonoma azione aquiliana ex art. 2043 c.c. per i medesimi pregiudizi.
- L'eventuale ritardo nel pagamento conseguente a un'opposizione o altra iniziativa processuale non genera di per sé responsabilità extracontrattuale verso il controinteressato, se il pregiudizio lamentato discende dall'esercizio dello strumento processuale e non da un illecito autonomo fuori dal processo.
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