Sentenza n. 467/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per la riassunzione ex art. 11 c.p.a. dell’atto di opposizione proposto innanzi al giudice ordinario del Tribunale di Reggio Calabria ex art. 615 c.p.c., notificato in data 15/10/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 relativa a una sanzione amministrativa edilizia di € 20.000,00
Esito
Favorevole al resistente (comune e concessionario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha riassunto davanti al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., l’opposizione all’esecuzione precedentemente proposta davanti al Tribunale ordinario contro l’intimazione di pagamento notificata nel 2021. Ha dedotto l’illegittimità della pretesa pecuniaria, sostenendo che la sanzione derivasse da un erroneo accertamento dell’occupazione di area demaniale e dell’abusività di una veranda o terrazzino, nonché dalla mancata considerazione dell’assoluzione pronunciata in sede penale. Ha denunciato, in particolare, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti e manifesta ingiustizia. Il Comune e il concessionario hanno eccepito la genericità e l’infondatezza del ricorso, la stabilizzazione della pretesa derivante dall’ingiunzione fiscale presupposta, l’irrilevanza dell’assoluzione penale e il difetto di legittimazione passiva del concessionario rispetto alle contestazioni di merito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e, alla discussione, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione della sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato e dell’annullamento del provvedimento presupposto.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’intimazione di pagamento non era stata formalmente annullata d’ufficio. Ha tuttavia rilevato la sopravvenuta e definitiva inutilità della pronuncia: da un lato, l’intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 aveva perso efficacia decorso un anno dalla notificazione; dall’altro, il Comune, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2522/2024, aveva annullato il provvedimento presupposto che irrogava la sanzione edilizia di € 20.000,00, disponendo la comunicazione alla concessionaria per lo sgravio dell’ingiunzione e del successivo sollecito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e l’andamento della vicenda processuale e per l’esito in rito.
Norme richiamate
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione.
L'avviso di cui al comma 2 (…) perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica
L’intimazione ad adempiere perde efficacia decorso un anno dalla sua notificazione, rendendo inutile la decisione sulla domanda riferita a quell’atto ormai inefficace.
La cessazione della materia del contendere presuppone, nel caso considerato, l’effettivo annullamento dell’atto oggetto della domanda; in mancanza, non può essere dichiarata per il solo venir meno dell’utilità della decisione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Costituiva il fondamento della sanzione amministrativa pecuniaria presupposta dall’intimazione, successivamente annullata dal Comune.
In combinato disposto con l’art. 92, comma 2, c.p.c., consente la compensazione delle spese per giusti motivi.
Ha giustificato, insieme all’art. 26 c.p.a., l’integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che l’amministrazione abbia eliminato l’atto oggetto della domanda o abbia comunque integralmente soddisfatto la pretesa azionata; il mero venir meno dell’utilità della decisione, senza annullamento dell’atto, conduce invece alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’intimazione ad adempiere prevista dall’art. 50, comma 2, d.P.R. 602/1973 perde efficacia decorso un anno dalla sua notificazione; dopo tale termine viene meno l’interesse a una pronuncia di merito sull’impugnazione dell’intimazione stessa.
- L’annullamento sopravvenuto del provvedimento amministrativo presupposto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l’atto consequenziale di riscossione, soprattutto quando l’amministrazione abbia disposto anche lo sgravio della pretesa.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata quando, per effetto della perdita di efficacia dell’atto impugnato e dell’eliminazione del provvedimento presupposto, nessuna utilità concreta e attuale può più derivare dalla sentenza.
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