Sentenza n. 1459/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 195/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 942/2024), pubblicata in data 17.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente nella misura di euro 768,24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 768,24 per retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 195/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 24 aprile 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, escludendo le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inottemperanza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha rilevato che la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022, e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, e l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice civile, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a soggetti appartenenti ad altre articolazioni dell'amministrazione, senza limiti derivanti dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici, purché idonei. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di bilancio ministeriali o dell'Ufficio scolastico regionale, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, ove necessario. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione ordinaria del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati relativi alla retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina della copia attestata conforme del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni, si applica anche alla proposizione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza.
- La copia della sentenza civile destinata all'esecuzione può essere prodotta con attestazione di conformità all'originale; per i titoli formati dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice indipendentemente dai limiti delle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può delegare l'attività a un soggetto pubblico o privato professionalmente idoneo, anche appartenente a una diversa articolazione amministrativa.
- Nell'esecuzione commissariale di un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione possono essere utilizzati, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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