Sentenza n. 1458/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 344/2025 del Tribunale di Vercelli Sezione, Lavoro (R.G. n. 169/2025), pubblicata in data 24.07.2025, notificata il 31.07.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente dell’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute pari a euro 5.529,32.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 5.529,32 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale, con attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; non ha invece chiesto il pagamento delle spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali il Collegio ha rilevato il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e risultava incontestata la mancata esecuzione. Ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, autorizzandolo a delegare l'incarico a un dirigente, funzionario o altro soggetto idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, senza il limite delle ordinarie competenze interne. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa pertinenti o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento economico del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità dell'inadempimento ministeriale relativo al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza; il suo inutile decorso costituisce presupposto per la procedibilità dell'azione.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile utilizzata quale titolo per l'ottemperanza può essere prodotta con attestazione di conformità all'originale; dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, tale adempimento è sufficiente ai fini considerati.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., nel quadro normativo richiamato dal giudice per escludere la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione sono sufficienti, ai fini dell'azione, la formazione del giudicato, la regolare notificazione del titolo all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La sentenza civile passata in giudicato può essere azionata in ottemperanza mediante produzione di copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva per i titoli formati dopo l'entrata in vigore della disciplina riformata.
- In presenza di un'incontestata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere vincolato alle ordinarie attribuzioni dell'ufficio di appartenenza; può delegare l'esecuzione a un soggetto pubblico o privato dotato di competenze adeguate, anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un obbligo pecuniario può utilizzare, secondo criteri di buona amministrazione, i capitoli di spesa pertinenti o disponibili e, ove necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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