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Sentenza

Sentenza n. 1455/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “a) della Determinazione dirigenziale n. 43 del 2 dicembre 2025 - Reg. Gen. n. 151 del 2 dicembre 2025 - comunicata in pari data con cui la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni “Terre della Pianura” ha aggiudicato in via definitiva alla Cooperativa Servizi Piemontesi Soc. Coop. Sociale (C.F. e P. I.V.A. 07007590016) la “gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale per 4 anni (10.11.2025-9.11.2029)” (C.I.G. B844C7977B); b) di tutti i verbali di gara e in particolare del verbale n. 6 del 30 ottobre 2025 e della relazione a firma del R.U.P. del 30 ottobre 2025 recante l'esito positivo di congruità dell'offerta tecnico-economica della prima graduata, nonché del verbale n. 7 del 31 ottobre 2025 recante la proposta di aggiudicazione della gara in favore della Cooperativa Servizi Piemontesi Soc. Coop. Sociale; c) del bando, nei limiti di cui in ricorso; d) del disciplinare, nei limiti di cui in ricorso; e) del capitolato speciale e dei relativi allegati nei limiti di cui in ricorso; f) del contratto d'appalto avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale per 4 anni (10.11.2025-9.11.2029)” ove nelle more fosse stato sottoscritto con la Cooperativa Servizi Piemontesi Soc. Coop. Sociale; g) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dalle Amministrazioni intimate in relazione alla gara d'appalto di cui qui si controverte; e per la declaratoria di inefficacia, ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a., del contratto di appalto ove nelle more fosse già stato sottoscritto con la controinteressata; nonché per la condanna i) in via principale delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata, esclusione dalla gara della Cooperativa Servizi Piemontesi Soc. Coop. Sociale e scorrimento della graduatoria ovvero, nel caso in cui il contratto di appalto fosse già stato sottoscritto con la controinteressata per il subentro della deducente nell'esecuzione dello stesso previa declaratoria di inefficacia dell'atto negoziale ex artt. 122 e 124, commi 1 e 2, del c.p.a. (e con espressa riserva di proporre separata azione e/o domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario nell'ipotesi in cui non fosse più possibile il risarcimento in forma specifica così come richiesto con il ricorso); ii) in subordine, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio adito dovesse ritenere comprovato che l'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia a cui è stata sottoposta l'offerta della Cooperativa Servizi Piemontesi Soc. Coop. Sociale sia viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità intrinseca e difetto di motivazione si insiste per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica con conseguente annullamento dell'aggiudicazione definitiva impugnata, annullamento del ridetto segmento procedimentale e ordine di riedizione dello stesso con obbligo di puntuale ri-motivazione e/o riesame dell'offerta tecnico-economica della controinteressata secondo le indicazioni che codesto Ecc.mo T.A.R. vorrà eventualmente impartire”.

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva dell’appalto per la gestione e manutenzione del cimitero comunale, unitamente agli atti di gara e alla verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inizialmente terza classificata e divenuta potenzialmente interessata all’aggiudicazione dopo l’esclusione del primo graduato per mancata produzione delle giustificazioni sull’anomalia, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della seconda classificata. Ha dedotto la violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 e l’eccesso di potere, contestando il giudizio di non anomalia dell’offerta aggiudicataria. In particolare, ha lamentato: l’omessa indicazione del costo della manodopera relativo al servizio di reperibilità; la mancata considerazione della maggiorazione per lavoro festivo; l’incompatibilità tra l’inquadramento al livello A1 del CCNL delle cooperative sociali e le mansioni di necroforo per tre operatori di supporto; l’insostenibilità economica di vari servizi e forniture aggiuntivi indicati nell’offerta tecnica. Il Comune e l’aggiudicataria hanno eccepito l’inammissibilità delle censure fondate su contenuti dell’offerta tecnica che erano stati oscurati in sede di accesso, ai sensi degli artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare solo nei limiti indicati in motivazione, dichiarando inammissibili le censure basate su parti dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria coperte da oscuramento disposto dalla stazione appaltante e non impugnato, poiché l’utilizzazione giudiziale della versione non oscurata avrebbe eluso la disciplina sui segreti tecnici e commerciali. Sono state invece ritenute ammissibili le censure fondate su dati desumibili dal capitolato e dai giustificativi dell’offerta, nonché la parte del quarto motivo relativa all’inquadramento dei tre operatori e la parte del quinto motivo relativa alle migliorie non oscurate. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudizio positivo di non anomalia non richiede una motivazione rafforzata, mentre chi lo contesta deve dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità. La verifica di anomalia ha carattere globale e sintetico e non impone la valutazione atomistica di ogni voce, potendo eventuali costi marginali essere assorbiti dall’utile dell’offerta. Il costo della reperibilità poteva essere ricondotto all’organizzazione aziendale complessiva dell’aggiudicataria, senza necessità di un presidio permanente o di personale specificamente destinato alla commessa. L’eventuale costo del lavoro festivo, pari all’importo dedotto dalla ricorrente, non era comunque idoneo a incidere sulla congruità complessiva dell’offerta, potendo essere assorbito dal margine di utile. Quanto all’inquadramento dei tre operatori di supporto, la ricorrente non ha dimostrato che essi dovessero necessariamente svolgere mansioni di necroforo né che il personale specificamente previsto per i servizi funebri fosse insufficiente; inoltre, l’eventuale maggior costo avrebbe dovuto essere calcolato come differenza tra i livelli retributivi, non come costo integrale di ulteriori unità. Le migliorie relative al contenimento delle erbe infestanti e al taglio dell’erba non risultavano dimostrate come non eseguibili dal personale già impiegato e il loro costo non era stato quantificato; il costo delle forniture aggiuntive era esiguo e non influiva sulla congruità complessiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta mediante procedura aperta.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta; la stazione appaltante ha utilizzato il subprocedimento per acquisire le giustificazioni dei primi operatori in graduatoria e valutarne la congruità.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell’accesso agli atti di gara consente di tutelare segreti tecnici e commerciali; le parti dell’offerta oscurate e non contestate non possono essere utilizzate per fondare censure in giudizio.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Rileva, insieme all’art. 35, ai fini della disciplina dell’accesso e della tutela delle informazioni riservate contenute nelle offerte di gara.

  • artt. 122 e 124 c.p.a.

    Sono stati richiamati dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ma tali domande non sono state accolte per il rigetto delle censure sostanziali.

  • artt. 74 e 120 c.p.a.

    Il giudizio è stato trattato secondo il rito previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Massime di principio

  • Le parti di un’offerta tecnica coperte da oscuramento per segreti tecnici o commerciali, quando l’oscuramento sia stato disposto dalla stazione appaltante e non sia stato impugnato, non possono essere utilizzate in giudizio per fondare censure contro l’aggiudicazione; i motivi fondati su tali contenuti sono inammissibili.
  • Il giudizio positivo di non anomalia dell’offerta non richiede, di regola, una motivazione rafforzata; grava sull’operatore che lo contesta l’onere di dimostrarne l’irragionevolezza o l’erroneità.
  • La verifica di anomalia deve riguardare l’attendibilità complessiva dell’offerta e ha carattere globale e sintetico; non è necessario che la stazione appaltante valuti in modo isolato ogni singola voce, salvo che l’errore relativo a una voce rilevante renda complessivamente inattendibile l’offerta.
  • I costi relativi a personale o attività non stabilmente destinati alla specifica commessa possono essere considerati costi indiretti e non richiedono necessariamente una separata e analitica imputazione all’offerta, quando risultino assorbibili nell’organizzazione aziendale complessiva e nelle economie di scala dell’operatore.
  • Un costo non indicato o sottostimato non determina automaticamente l’incongruità dell’offerta se, per la sua entità, può essere assorbito dal margine di utile e non incide sull’attendibilità economica complessiva dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

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