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Sentenza

Sentenza n. 1457/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1257/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro (R.G. n. 4029/2024), pubblicata in data 21.05.2025, notificata il 23.07.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine, nella misura pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo (ricorso calcolato in euro 7.889,60).

Giustizia amministrativa202600655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento del risarcimento per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR, oltre interessi. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ed era stato notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe avuto legittimazione a proporre ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha verificato la conformità del titolo, la regolare notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'omessa esecuzione del giudicato, non contestata dall'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dalla sentenza civile, comprese quelle dovute a titolo di interessi, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, attribuendogli la facoltà di delegare l'incarico a un altro dirigente, funzionario o soggetto idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale, senza vincoli derivanti dalle ordinarie competenze organizzative. Il commissario potrà utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è stato ritenuto compreso nel trattamento economico del dirigente o funzionario pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta mediante attestazione di conformità all'originale; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva nel regime richiamato dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro normativo che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022

    La notificazione e l'attestazione di conformità del titolo civile risultano sufficienti ai fini dell'azionabilità in ottemperanza, senza necessità della formula esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'esecuzione in ottemperanza di una sentenza civile può essere promossa sulla base di una copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva nel regime successivo alle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un soggetto pubblico dotato di adeguate competenze, anche appartenente a un'articolazione amministrativa diversa da quella ordinariamente competente, attribuendogli la facoltà di delegare l'incarico a un altro soggetto idoneo.
  • Il commissario ad acta, nell'esecuzione del giudicato nei confronti di un'amministrazione, può utilizzare il pertinente capitolo di spesa o altro capitolo disponibile secondo criteri di buona amministrazione e, ove necessario, fare ricorso a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso.
  • Le funzioni di commissario ad acta conferite a un dirigente o funzionario pubblico in quanto connesse ai suoi compiti istituzionali non danno luogo a un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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