Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41305/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IRES per il 2008. L’accertamento contestava la deduzione, come componente negativo, di una "minusvalenza da valutazione" relativa alla partecipazione azionaria in una società sportiva il cui capitale era stato azzerato per perdite e poi ricostituito. La CTR aveva ritenuto che l’azzeramento e la successiva ricostituzione del capitale non integrassero una perdita della partecipazione socialmente e fiscalmente deducibile come sopravvenienza passiva ex art. 101 t.u.i.r., poiché il socio restava formalmente e sostanzialmente titolare della partecipazione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha effettuato il pagamento degli importi dovuti e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo; analoga istanza è stata presentata anche dall’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con conseguente cessazione della materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla procedura e aveva integralmente pagato quanto dovuto. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese di legittimità e ha negato il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che il presupposto della rinuncia fosse sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 101 t.u.i.r.

    richiamato dalla CTR per escludere che l’operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale producesse una sopravvenienza passiva integralmente deducibile, poiché il socio conservava la partecipazione

  • art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e il successivo pagamento determinano l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere

  • L. 1 dicembre 2016, n. 225

    legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la definizione agevolata

  • art. 391 c.p.c.

    norma indicata come base dell’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o estinzione ex lege a seguito della definizione agevolata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, si impegna a rinunciare al giudizio e segue la comunicazione dell’esattore, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, per rinuncia o per estinzione ex lege a seconda della posizione processuale della parte.
  • Se, al momento della decisione, risulta anche l’integrale pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con cessazione degli effetti della decisione impugnata.
  • La definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, sicché normalmente non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio interviene successivamente alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.