Cassazione Civile, Ordinanza n. 41305/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IRES per il 2008. L’accertamento contestava la deduzione, come componente negativo, di una "minusvalenza da valutazione" relativa alla partecipazione azionaria in una società sportiva il cui capitale era stato azzerato per perdite e poi ricostituito. La CTR aveva ritenuto che l’azzeramento e la successiva ricostituzione del capitale non integrassero una perdita della partecipazione socialmente e fiscalmente deducibile come sopravvenienza passiva ex art. 101 t.u.i.r., poiché il socio restava formalmente e sostanzialmente titolare della partecipazione. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha effettuato il pagamento degli importi dovuti e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo; analoga istanza è stata presentata anche dall’Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, con conseguente cessazione della materia del contendere, rilevando che la contribuente aveva aderito alla procedura e aveva integralmente pagato quanto dovuto. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese di legittimità e ha negato il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che il presupposto della rinuncia fosse sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
richiamato dalla CTR per escludere che l’operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale producesse una sopravvenienza passiva integralmente deducibile, poiché il socio conservava la partecipazione
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e il successivo pagamento determinano l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la definizione agevolata
norma indicata come base dell’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia o estinzione ex lege a seguito della definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, si impegna a rinunciare al giudizio e segue la comunicazione dell’esattore, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, per rinuncia o per estinzione ex lege a seconda della posizione processuale della parte.
- Se, al momento della decisione, risulta anche l’integrale pagamento del debito rateizzato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con cessazione degli effetti della decisione impugnata.
- La definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, sicché normalmente non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio interviene successivamente alla proposizione del ricorso.
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