Cassazione Civile, Sentenza n. 19428/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imposizione IRES relativa all'anno 2008 per complessivi Euro 169.480,00 con specifico contestato disconoscimento della deducibilità di perdite su crediti (Euro 3.511,16) per presunta inesigibilità non provata; contestazioni collegate sull'utilizzo di perdite di anni precedenti (2006/2007) e su quote di ammortamento di autovetture cedute in leasing. Questioni procedurali e probatorie con riferimento all'onere della prova, alla possibile sussistenza di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e alla rilevanza di giudizi pregiudicanti relativi ad anni precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Grafinda Spa. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi dedotti: i giudici di merito avevano correttamente valutato che la società non aveva provato l'irrecuperabilità dei crediti (non sono state prodotte le cambiali protestate né documentazione della denuncia/querela o l'esito di eventuali procedimenti penali) e che i crediti risultavano collegati ad operazioni contestate come soggettivamente e oggettivamente inesistenti; la CTR poteva aderire alla motivazione del primo grado; non era possibile, nel giudizio relativo al 2008, riesaminare compiutamente l'accertamento relativo al 2006 pendente in altro giudizio (il giudice poteva adeguarsi alla pronuncia sulla causa pregiudicante o sospendere il processo se richiesto). Sono state imposte alla ricorrente le spese di lite e liquidati compensi in favore della controricorrente per complessivi Euro 6.000,00, con riconoscimento dei presupposti per il versamento del doppio contributo.
Norme richiamate
Richiamato come base dei vari mezzi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, nullità); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità delle censure proposte ai sensi delle relative letture dell'art. 360.
art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Invocato dalla ricorrente in tema di deducibilità; la Corte non ha ritenuto provata la condizione di deducibilità (inesigibilità) e quindi non ha riconosciuto l'applicabilità favorevole alla contribuente.
Richiamato in merito alla contraddittorietà degli accertamenti; la Corte ha ritenuto non fondata la censura perché il giudizio aveva correttamente considerato le contestazioni e la ricorrente non ha fornito prove aggiuntive.
Applicato nel senso che l'onere della prova circa l'inesigibilità dei crediti incombeva sulla contribuente, la quale non ha provato adeguatamente la perdita (assenza di cambiali prodotte, denuncia non documentata).
Richiamato nelle motivazioni sulla sospensione del processo per giudizio pregiudicante: la Corte sottolinea che la sospensione è una facoltà e che il giudice può tener conto della sentenza impugnata sul pregiudicante o sospendere il processo a proprio discrezione.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente per presunta doppia imposizione; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di prova specifica della doppia imposizione e quindi infondata.
art. 8 Decreto-Legge n. 16/2000
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione delle spese per autovetture; la Corte non ha accolto la censura perché la contribuente non ha dimostrato la prova dei costi né l'effettiva disponibilità dei beni.
Richiamati in relazione alla deducibilità e regime fiscale degli ammortamenti/auto; la Corte ha ritenuto non provata la legittimità delle deduzioni contestate.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato in ordine all'obbligo di versamento del c.d. doppio contributo da parte della ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l'inesigibilità dei crediti che intende dedurre (es. produrre cambiali protestate, documentazione processuale o altri elementi di prova concretamente idonei).
- Operazioni contestate come soggettivamente e oggettivamente inesistenti non consentono la deduzione fiscale dei relativi crediti/costi; l'Amministrazione è legittimata a disconoscere tali poste in assenza di prova contraria convincente.
- Il giudice d'appello può legittimamente richiamare e aderire alla motivazione del primo grado; in presenza di decisioni 'doppie conformi' in sede di merito, il ricorrente in cassazione deve evidenziare le differenze di fatto tra le motivazioni per non incorrere in inammissibilità del motivo per vizio di motivazione.
- Pregiudizialità tra giudizi su annualità diverse: se esiste un giudizio pregiudicante pendente, la parte può chiedere la sospensione del processo; tuttavia il giudice del procedimento pendente può anche decidere senza sospendere, adeguandosi alla pronuncia del primo grado, con possibile ricalcolo successivo in caso di diversa decisione definitiva.
- Contestazioni sulla presunta doppia imposizione richiedono prove precise (pagamenti, effettiva mancanza di disponibilità del bene, correlazione temporale): mere affermazioni non bastano.
- In controversie tributarie è essenziale produrre specifica e documentata evidenza (documenti originari, titoli di credito, copie di denunce/querela e loro esiti) per far valere deduzioni o oneri probatori rilevanti.
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