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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24209/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2007. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente. L'Agenzia delle Entrate appellava la decisione e la commissione tributaria regionale respingeva l'appello, ritenendo sufficiente, ai fini della richiesta di rimborso, l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, senza necessità di ulteriori adempimenti o della presentazione del modello VR. L'Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992: sosteneva che, in assenza del modello VR, non si perfeziona la fattispecie di rimborso disciplinata dall'art. 38-bis e si applica invece la disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, che prevede il termine biennale di decadenza per la domanda di restituzione. La Corte osservava inoltre che, nel caso concreto, la dichiarazione IVA era stata presentata oltre il termine di 90 giorni, quindi doveva considerarsi omessa e non ritualmente presentata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA perché trasmessa oltre il termine di 90 giorni, non trova applicazione l'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma il rimedio residuale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha tuttavia precisato che la commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, dovrà verificare se l'eccedenza IVA sia stata dedotta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ipotesi nella quale potrebbe operare il principio delle Sezioni Unite sulla neutralità dell'IVA e sul riconoscimento del diritto alla detrazione anche in mancanza della dichiarazione annuale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    non si applica quando non sia stata validamente azionata la procedura di rimborso prevista per la dichiarazione IVA regolarmente presentata; il caso concreto è stato ricondotto invece alla disciplina residuale.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    costituisce il rimedio residuale per la domanda di restituzione non ricompresa in specifiche previsioni, con termine biennale di decadenza dal pagamento o dal presupposto della restituzione.

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    si applica solo quando il credito IVA risulti da dichiarazione regolarmente presentata; non opera in caso di dichiarazione omessa perché tardiva oltre il termine di 90 giorni.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    è stata la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato come termine ordinario di prescrizione decennale nei precedenti giurisprudenziali menzionati.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto al rimborso o alla detrazione segue regole diverse a seconda che il credito emerga da una dichiarazione annuale validamente presentata oppure da una dichiarazione omessa o tardiva oltre il termine di legge.
  • Quando non ricorrono i presupposti delle specifiche norme IVA sul rimborso, la domanda di restituzione è soggetta alla disciplina residuale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con il relativo termine biennale di decadenza.
  • La compilazione della dichiarazione può valere come manifestazione della volontà di chiedere rimborso solo se la dichiarazione è ritualmente presentata e la fattispecie rientra nel quadro normativo specifico applicabile.
  • Il giudice di rinvio, ove la questione resti aperta, deve verificare se il credito sia stato fatto valere entro il termine previsto per la dichiarazione del secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto, poiché in tal caso può operare il principio di neutralità dell'IVA affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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