Sentenza del 01/07/2015 n. 13499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell’iscrizione a ruolo definitiva e della relativa cartella per IRPEG e ILOR dovute per il 1996. L’avviso di accertamento era stato notificato il 30 dicembre 2002; il termine per impugnarlo scadeva il 18 marzo 2004, ma la società presentò ricorso soltanto il 29 luglio 2004. L’iscrizione a ruolo fu resa esecutiva nel giugno 2004, prima della presentazione di quel ricorso. La società sosteneva che l’avviso non fosse definitivo perché impugnato e che si potesse procedere, al più, a iscrizione provvisoria. L’Agenzia contestava la decisione della CTR, sostenendo che alla data dell’iscrizione non risultava presentato alcun ricorso e che il termine per impugnare era già scaduto; in subordine denunciava che la CTR avrebbe dovuto annullare soltanto la parte eccedente l’iscrizione provvisoria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la definitività dell’accertamento va valutata alla data dell’iscrizione a ruolo: se a quella data il termine per impugnare è scaduto e non è stato presentato alcun ricorso, l’iscrizione definitiva ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 602/1973 è legittima. Un ricorso presentato successivamente e tardivamente non può renderla illegittima. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR Sicilia, sezione distaccata di Catania, depositata il 21 maggio 2009, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società, confermando così la legittimità della cartella. Spese dei giudizi di merito compensate; la società è stata condannata alle spese di Cassazione, liquidate in 22.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
ne consegue che l'iscrizione a ruolo fondata su accertamento definitivo deve ritenersi legittima quando, al momento della stessa, pur essendo decorsi i termini, non sia stato proposto alcun ricorso avverso detto accertamento e lo stesso debba quindi ritenersi definitivo; a nulla, rileva, invece, al fine della legittimità dell'iscrizione a ruolo ex cit. art. 14, la proposizione del ricorso avvenuta in epoca successiva all'iscrizione a ruolo e dopo la scadenza del termine per proporre il ricorso
La legittimità dell’iscrizione definitiva si verifica considerando la situazione esistente quando il ruolo viene formato: scaduto il termine d’impugnazione senza che sia stato presentato ricorso, l’accertamento è definitivo ai fini dell’art. 14. Un’impugnazione successiva e tardiva non modifica retroattivamente tale condizione.
La norma disciplina l’iscrizione a ruolo provvisoria per accertamenti non definitivi. Nel caso deciso non era applicabile, perché al momento dell’iscrizione non pendeva alcuna impugnazione e il termine per proporla era già scaduto.
D.L. n. 269/2003, art. 34, comma 1, lett. c)
Nel caso concreto, in combinato disposto con l’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, individuava il termine ultimo per impugnare l’avviso nel 18 marzo 2004. Il ricorso presentato il 29 luglio 2004 era quindi tardivo e non impediva che l’accertamento fosse considerato definitivo alla data dell’iscrizione a ruolo.
In combinato disposto con l’art. 34, comma 1, lett. c), del D.L. n. 269/2003, concorre a determinare il termine per impugnare l’avviso. La sua scadenza senza ricorso, prima della formazione del ruolo, consente di considerare definitivo l’accertamento.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, di decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo ha applicato rigettando direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.
Massime di principio
- Per valutare se un accertamento è definitivo ai fini dell’iscrizione a ruolo, occorre guardare alla data in cui il ruolo è formato o reso esecutivo, non a quella di un’impugnazione successiva.
- Se il termine per impugnare è scaduto e, alla data dell’iscrizione, non è stato presentato alcun ricorso, l’iscrizione definitiva può essere legittima. Un ricorso successivo e tardivo non la trasforma in iscrizione provvisoria e non ne determina l’illegittimità.
- La pendenza di un’impugnazione può escludere la definitività anche se l’atto di impugnazione presenta vizi, quando esso sia stato presentato prima dell’iscrizione e sia potenzialmente idoneo a investire il giudice tributario. Questo principio non si applica però se l’impugnazione viene presentata soltanto dopo l’iscrizione e dopo la scadenza del termine.
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