Cassazione Civile, Ordinanza n. 14719/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2002 con cui l'Ufficio aveva rideterminato induttivamente maggiori ricavi ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando anche costi ritenuti non deducibili. In primo grado il contribuente aveva ottenuto solo un accoglimento parziale sul riconoscimento di alcuni costi; la CTR della Liguria aveva poi rigettato l'appello. Il giudizio era già stato cassato con rinvio per difetto di motivazione della precedente sentenza regionale. Riassunto il giudizio, il contribuente ha insistito sull'inapplicabilità degli studi di settore e sulla violazione dell'art. 39 citato. In Cassazione ha articolato tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, con richiamo all'art. 111 Cost., all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e all'art. 118 disp. att. c.p.c.; (2) nullità per omesso esame di fatti decisivi controversi, lamentando che la CTR non avesse esaminato le censure d'appello; (3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, assumendo l'illegittimità dell'accertamento induttivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza regionale conteneva una motivazione effettiva, idonea al minimo costituzionale. Il secondo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché non denunciava correttamente un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, sotto il profilo del n. 5, non indicava un fatto storico decisivo omesso; inoltre la CTR aveva effettivamente risposto alle doglianze, rilevando che l'accertamento era basato non sullo scostamento dagli studi di settore ma sull'esame della documentazione prodotta dal contribuente in risposta a questionario, da cui emergevano costi ingiustificati. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché, data l'inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili, sussistevano i presupposti per la rideterminazione induttiva dei ricavi. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato per la presenza di una motivazione effettiva e non apparente nella sentenza impugnata; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché formulato in modo non coerente con il vizio dedotto e perché la CTR aveva comunque esaminato e respinto le doglianze essenziali; il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché l'accertamento induttivo trovava supporto nell'inattendibilità delle risultanze dichiarative e contabili e nella documentazione prodotta dal contribuente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
consente la rideterminazione induttiva dei ricavi quando le risultanze dichiarative e contabili risultino sostanzialmente inattendibili; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accertamento
art. 111, comma 6, Cost.
richiede una motivazione della sentenza, ma il vizio rileva solo in caso di motivazione mancante o apparente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso di specie la CTR ha fornito una motivazione sufficiente
richiama il dovere di motivazione della decisione; la Corte ha escluso la sua violazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il paradigma corretto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per riproporre una critica generica alla motivazione o per lamentare il mancato esame di singole argomentazioni
la doglianza di mancata considerazione delle censure di merito avrebbe dovuto essere veicolata come omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
consente la difesa personale della parte che si costituisca senza difensore
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; una motivazione sintetica ma intelligibile e coerente soddisfa il minimo costituzionale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato; non basta lamentare che il giudice non abbia confutato tutte le argomentazioni difensive.
- La deduzione di omessa considerazione delle censure di appello deve essere correttamente inquadrata come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non come vizio motivazionale.
- L'accertamento induttivo dei ricavi è legittimo quando l'Ufficio fondi la ripresa su elementi documentali che rendano inattendibili le risultanze dichiarative e contabili, anche se lo studio di settore non costituisca il fondamento esclusivo dell'atto.
- In sede di legittimità, la contestazione della legittimità dell'accertamento deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha fondato la decisione su elementi diversi da quelli contestati, la censura è infondata.
- Il principio di non contestazione può operare quando una parte non si confronti specificamente con il fatto posto a base della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →