Cassazione Civile, Ordinanza n. 28298/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso un giudizio ex l. n. 89/2001 sostenendo che la durata complessiva del processo relativo all’impugnazione dei contratti a termine e alla somministrazione di manodopera gli avesse causato un danno patrimoniale molto elevato: per effetto del limite massimo di 12 mensilità previsto dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, e della lunga durata del giudizio, egli avrebbe percepito complessivamente molto meno di quanto avrebbe guadagnato se il rapporto fosse stato riconosciuto tempestivamente. La Corte d’appello di Brescia aveva prima dichiarato inammissibile la domanda per mancato esperimento del rimedio preventivo, poi, in sede di opposizione, aveva liquidato solo euro 1.200,00. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione degli artt. 1-bis e 2-bis l. n. 89/2001, 2056 e 1223 c.c. e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che la disciplina dell’equa riparazione dovesse essere interpretata in modo costituzionalmente orientato per consentire una liquidazione anche superiore ai limiti ordinari, in presenza di un danno eccezionalmente maggiore derivante dalla durata irragionevole del processo; in subordine chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale delle norme rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha escluso che dall’obiter della Corte costituzionale n. 303/2011 si possa ricavare un principio secondo cui, nei casi in cui il lavoratore avrebbe subito un pregiudizio economico maggiore per il ritardo del processo, l’indennizzo ex l. n. 89/2001 debba necessariamente essere parametrato a quel danno ulteriore o comunque possa essere svincolato dai criteri legali. Ha precisato che la Corte costituzionale si era limitata a richiamare, in via generale, l’esistenza di rimedi contro la durata irragionevole del processo, senza indicare criteri speciali di quantificazione per questi casi. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza CEDU e precedenti di legittimità a conferma della compatibilità della l. n. 89/2001 con l’art. 6 CEDU e del margine di apprezzamento degli Stati nella scelta del solo rimedio indennitario. Ne è seguita la conferma del decreto impugnato e la condanna del ricorrente alle spese. È stato altresì escluso il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché il giudizio è esente.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l’originario ricorso del lavoratore nel giudizio presupposto
richiamato come limite massimo dell’indennità risarcitoria nel caso di conversione/reintegrazione del rapporto di lavoro
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
norma invocata per l’impugnazione del decreto emesso in materia di equa riparazione
art. 1-bis l. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 2-bis l. 24 marzo 2001, n. 89
disciplinando la misura dell’indennizzo, è ritenuto non incompatibile con l’interpretazione proposta dal ricorrente; la Corte esclude che consenta di superare automaticamente i criteri ordinari in ragione del maggior danno allegato
richiamato dal ricorrente per la liquidazione del danno, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale dell’equa riparazione
richiamato dal ricorrente sul nesso tra danno e conseguenze immediata e diretta, senza accoglimento della tesi estensiva
art. 6 CEDU
parametro convenzionale invocato per sostenere l’insufficienza del ristoro, ma ritenuto compatibile con il sistema indennitario italiano
art. 11 Cost.
richiamato in relazione all’ipotizzata questione di costituzionalità
art. 117, comma 1, Cost.
richiamato come parametro interposto rispetto all’art. 6 CEDU nella prospettiva della legittimità costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
esclusa la debenza dell’ulteriore contributo unificato perché il giudizio è esente
Massime di principio
- L’ordinamento della equa riparazione per irragionevole durata del processo mantiene una disciplina autonoma e non consente di trasformare il rimedio indennitario in una liquidazione integrale del maggior danno economico eventualmente derivato dal ritardo del giudizio presupposto.
- L’obiter della Corte costituzionale che richiama la presenza di rimedi contro la durata irragionevole del processo non può essere isolato dal suo contesto per ricavarne un criterio di quantificazione dell’indennizzo diverso o più ampio di quello previsto dalla legge.
- La previsione di un rimedio meramente indennitario per la violazione del termine ragionevole del processo rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla giurisprudenza CEDU e non è, di per sé, incompatibile con l’art. 6 CEDU.
- Ai fini della legittimità costituzionale della disciplina sull’equa riparazione, eventuali disparità di fatto legate alla diversa durata concreta dei processi o al diverso momento della decisione non integrano automaticamente una violazione del principio di uguaglianza se non dipendono direttamente dalla norma censurata.
- In presenza di disciplina speciale sull’equa riparazione, il richiamo agli artt. 2056 e 1223 c.c. non consente di superare i limiti e i criteri posti dalla legge speciale se la domanda mira sostanzialmente a ottenere un ristoro maggiore di quello tipizzato dalla l. n. 89/2001.
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