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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28698/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 10.800 oltre Euro 200 per esborsi, accessori e spese generali. Ha altresì dato atto della ricorrenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da più decreti ingiuntivi emessi nei confronti del ricorrente per il pagamento di somme fondate su scritture private e titoli cambiari. Il debitore ha proposto opposizione deducendo che tali documenti sarebbero stati ottenuti con violenza e minaccia, sicché non sarebbe sorta alcuna obbligazione; ha inoltre sostenuto che le scritture avevano contenuto artificioso e sarebbero state finalizzate a eludere controlli fiscali. In via subordinata ha eccepito la compensazione con un proprio asserito credito per prestazioni professionali connesse a partecipazione a incanti immobiliari. I giudici di merito hanno rigettato le opposizioni per mancata prova della violenza/minaccia e per mancata prova del credito opposto in compensazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 345, 356 e 257 c.p.c. per l’asserita erronea declaratoria di tardività di documenti prodotti in appello, tra cui una sentenza penale assolutoria, e per omessa rinnovazione della testimonianza di un teste; 2) nullità della sentenza di appello ex art. 281 sexies c.p.c., assumendo che la decisione di primo grado non fosse stata validamente letta in udienza; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non avere i giudici di merito ritenuto provata la compensazione in base a fatti che sarebbero stati non contestati. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e gli altri due inammissibili: ha affermato che i documenti formati dopo la scadenza dei termini istruttori di primo grado ma prima della decisione sono producibili in appello come nuovi mezzi di prova, ma nel caso concreto il ricorrente non ha spiegato in modo decisivo in che modo l’eventuale errore avrebbe inciso sul decisum; ha escluso l’omessa pronuncia perché la mancata rinnovazione della prova testimoniale risultava assorbita dalla valutazione complessiva delle prove; ha precisato che la sentenza penale di assoluzione non aveva effetto preclusivo nel civile, poiché non conteneva un accertamento positivo dell’insussistenza del fatto, ma solo insufficienza probatoria; ha poi ritenuto che la censura sulla pronuncia ex art. 281 sexies fosse generica e comunque infondata alla luce del verbale d’udienza; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e perché mirava, in sostanza, a un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    I documenti formati dopo la scadenza dei termini istruttori di primo grado, ma prima della decisione, possono essere prodotti in appello come nuovi mezzi di prova; tuttavia, per ottenere cassazione occorre dimostrare che l’eventuale errore sia stato decisivo per il contenuto della decisione.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate in tema di prova e appello.

  • art. 257 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate in tema di assunzione/rinnovazione della prova testimoniale.

  • art. 281 sexies c.p.c.

    La sentenza pronunciata e letta integralmente in udienza, sottoscritta dal giudice e inserita nel verbale, deve considerarsi validamente pubblicata; la mancata immediata formalizzazione del deposito non ne determina nullità se dal verbale risulta la pronuncia in udienza.

  • art. 35 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza; la Corte non vi ravvisa alcuna violazione decisiva.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale di assoluzione produce effetti nel civile solo se contiene un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; non basta l’assoluzione per insufficienza di prove.

  • art. 652 c.p.

    Richiamato come parametro generale degli effetti preclusivi del giudicato penale nel civile, limitati ai casi previsti dalla legge e quando il giudicato penale contenga accertamenti incompatibili con la pretesa civile.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    L’assoluzione pronunciata per insufficienza di prove non ha di regola effetto preclusivo nel giudizio civile circa l’accertamento del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove acquisite.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La ponderazione comparativa delle prove è attività rimessa al giudice di merito e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso deve denunciare vizi effettivamente coerenti con la censura prospettata; non è ammesso trasformare in legittimità una richiesta di nuovo esame del merito, soprattutto in presenza di doppia conforme.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente, trascrivendo o indicando compiutamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di chiara esposizione dei motivi e delle ragioni di censura comporta inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non spiega perché l’orientamento giurisprudenziale consolidato invocato dalla sentenza impugnata debba essere superato.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I documenti formatisi dopo la scadenza dei termini istruttori di primo grado ma prima della decisione possono essere prodotti in appello come nuovi mezzi di prova; tuttavia, la parte che ne invoca l’erronea esclusione deve allegare e dimostrare la decisività concreta dell’errore ai fini del decisum.
  • La nullità processuale per errata gestione delle prove non è configurabile in astratto, ma richiede che la violazione abbia inciso in modo determinante sul contenuto della decisione e che la parte indichi il pregiudizio effettivo subito.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione o l’istanza siano assorbite da una decisione di merito logicamente pregiudiziale, che implica un rigetto o un accoglimento implicito della questione assorbita.
  • La sentenza penale di assoluzione fa stato nel giudizio civile solo se contiene un accertamento specifico e positivo dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; l’assoluzione per insufficienza di prove non preclude l’autonomo accertamento civile.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia distribuito l’onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si identifica con una valutazione sfavorevole delle prove offerte dalle parti, ma solo con l’utilizzo di prove non introdotte in causa o acquisite fuori dei poteri officiosi.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e coerente con i vizi denunciati: non è ammissibile trasformare un motivo di legittimità in una richiesta di nuovo esame del merito, specie in presenza di doppia conforme.
  • La sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. è validamente pubblicata quando risulta letta integralmente in udienza e sottoscritta; la mancanza di alcune formalità del deposito non ne determina di per sé la nullità se la pronuncia in udienza è documentalmente attestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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