Cassazione Penale, Sentenza n. 10616/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la continuazione fra più condanne definitive: 1) sentenza Corte d'Assise d'Appello di Bari 20/02/2004 (irrev. 16/03/2005) per reati commessi tra agosto 1994 e luglio 2002 (art. 575 c.p., 416-bis c.p., 74 DPR 309/90 - processo "Mayer"); 2) sentenza Corte d'Assise d'Appello di Bari 17/04/2007 (irrev. 14/05/2009) per art. 73 DPR 309/90, posta in continuazione con la precedente (processo "Marte"); 3) sentenza Tribunale di Bari 02/02/2007 (irrev. 28/02/2012) per art. 610 c.p. e art. 7 D.L. 152/1991, per violenza privata con metodo mafioso commessa il 19/05/2003 ai danni del difensore delle parti civili dei processi sopra richiamati. Il Tribunale dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di continuazione, ritenendo la violenza privata un atto eterogeneo e di natura estemporanea, con momento ideativo successivo rispetto all'adesione alle associazioni mafiose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta la valutazione del Tribunale di Bari che ha motivatamente individuato l'assenza degli indicatori necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causalità e programmazione preventiva). La Corte ha quindi confermato che la violenza privata contestata è stata valutata come determinazione estemporanea non riconducibile a un progetto criminoso unitario già predisposto al momento del primo reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
reato omicidio richiamato fra le condanne presunte rilevanti per il complesso fattuale
fattispecie di associazione mafiosa che caratterizza parte del percorso criminoso, ma la sua esistenza non implica automaticamente la continuazione con reati eterogenei se manca la programmazione unitaria
art. 74 e art. 73 DPR 309/90
reati di stupefacenti rilevati nei diversi processi; la reiterazione può concorrere all'analisi della continuità ma va valutata insieme agli altri indici
violenza privata con metodo mafioso oggetto di una delle condanne; la sua qualificazione come espressione del metodo mafioso è rilevante ma non sufficiente a integrare la continuazione se si tratta di atto estemporaneo
norma richiamata nella sentenza relativa al singolo reato di violenza privata
consente la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale
richiamata in relazione ai profili di responsabilità e colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)
principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di molteplici indicatori (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, causalità, sistematicità e programmazione preventiva) e non può basarsi su un solo elemento
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la presenza congiunta di più indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spaziale e temporale, modalità e finalità simili, causalità e programmazione preventiva.
- La presenza del metodo mafioso o del "metus" (timore) in un reato è rilevante ma non automaticamente sufficiente per unificare reati diversi sotto il vizio della continuazione se il fatto estemporaneo non risulta programmato al momento del primo reato.
- La contiguità spazio-temporale è un elemento importante ma non indispensabile in assoluto; tuttavia l'assenza di altre indicazioni di un progetto unitario può rendere decisiva la distanza temporale per escludere la continuazione.
- Nella fase di esecuzione la verifica della continuazione segue i medesimi criteri del giudizio di cognizione e richiede un'analisi fattuale approfondita: censure che propongono solo un'alternativa interpretativa dei fatti, senza nuovi elementi, sono inammissibili in cassazione.
- Se la violenza o la minaccia costituiscono un mezzo esecutivo del programma associativo e risultano pianificate come parte del progetto dell'associazione, possono concorrere al ricongiungimento; altrimenti vanno considerate autonome.
- In caso di ricorso inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo l'assenza di colpa grave nella scelta di proporre il ricorso.
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