Cassazione Penale, Sentenza n. 10374/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati tributari (Dlgs. 74/2000 art. 4 e 5). I motivi principali erano: 1) vizio nella determinazione dell'imposta evasa (art. 4 comma 1 lett. a) e 1-bis), con censura dell'inclusione di costi ritenuti indeducibili e della somma di tali costi con compensi non dichiarati per la determinazione della base imponibile (periodi 2014 e 2015); 2) censura per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità) per il 2015; 3) mancata illustrazione o valutazione del superamento della soglia di punibilità (art. 4 comma 1 lett. b) Dlgs. 74/2000); 4) vizi di motivazione e mancato controllo critico dell'accertamento della Guardia di Finanza rispetto all'art. 5 Dlgs. 74/2000; 5) omessa e insufficiente motivazione nella dosimetria della pena (richiesta di maggiore valorizzazione delle attenuanti generiche, invocando artt. 99, 132, 133 c.p. e norme di procedimento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto molte delle censure "nuove" o generiche e quindi inammissibili in sede di legittimità (in particolare le contestazioni circa calcolo dei costi e la domanda di applicazione dell'art. 131-bis non formulate nei gradi antecedenti). Ha ricordato che l'eccezione di particolare tenuità non può essere sollevata per la prima volta in cassazione quando l'art. 606, comma 3 c.p.p. è operativo. Sulla determinazione della pena la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito e non sindacabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e a versare 3.000 euro in via equitativa alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 74/2000 (art. 4 comma 1 lett. a) e 1-bis, art. 4 comma 1 lett. b), art. 5)
La Corte ha ritenuto che la determinazione dell'imposta evasa, come ricostruita da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate e condivisa dai giudici di merito, fosse adeguatamente motivata. Le censure sulla quantificazione e sull'inclusione di costi non documentati sono state considerate nuove o generiche e quindi inammissibili.
Codice Penale (art. 131-bis)
L'eccezione di esclusione della punibilità per particolare tenuità non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione quando l'art. 606, comma 3 c.p.p. era applicabile alla sentenza impugnata; inoltre il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi su detta causa di esclusione in assenza di specifica richiesta.
Codice di Procedura Penale (art. 606 comma 3)
Impedisce la proposizione per la prima volta in cassazione di questioni che avrebbero dovuto essere sollevate in grado di merito; la Corte ha applicato detta regola per escludere la novità delle censure.
Codice di Procedura Penale (art. 616)
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso, come previsto dall'articolo.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186 (riferimento in tema di Cassa delle Ammende)
La Corte ha richiamato il principio che consente di disporre il versamento in favore della Cassa delle Ammende, calibrando l'importo in via equitativa, tenuto conto dell'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Codice Penale (art. 133 - criteri di determinazione della pena)
La Corte ha confermato che la motivazione della pena è adeguata se desumibile dal complesso argomentativo della sentenza e che non è necessaria motivazione dettagliata quando la pena è al di sotto della media edittale se il quadro argomentativo lo giustifica.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre censure nuove rispetto a quelle proposte in primo grado e in appello: questioni non sollevate in merito sono normalmente inammissibili.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) va proposta nei gradi di merito; proporla per la prima volta in cassazione è inefficace quando il rimedio è escluso dall'art. 606 c.p.p.
- Le deduzioni generiche o apodittiche (assenza di specificazione e prova di elementi contestati) sono suscettibili di inammissibilità; l'onere di precisare e documentare la censura spetta alla difesa già in appello.
- Se la quantificazione dell'imposta evasa si fonda su accertamenti svolti da amministrazione finanziaria e su motivazione del giudice di merito, la Corte di Cassazione valuta principalmente la presenza di vizi formali o di novità e non riesamina di regola i dati di fatto non contestati tempestivamente.
- Nella determinazione della pena, quando la sanzione imposta è sotto la media edittale, non è sempre richiesta una motivazione analitica aggiuntiva: è sufficiente che il criterio di adeguatezza emerga dall'insieme argomentativo della sentenza.
- Chi impugna per la quantificazione di costi o elementi negativi deve produrre e documentare tali elementi nei gradi di merito; contestazioni non documentate rischiano di essere ritenute inesistenti e inammissibili.
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