Cassazione Penale, Sentenza n. 10372/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter del D.lgs. 74/2000 (omesso versamento dell'acconto IVA risultante dalla dichiarazione annuale 2013 per euro 407.980,00), sollevando due censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di norme in tema di competenza territoriale per connessione, deducendo che era pendente un altro procedimento davanti al Tribunale di Monza (stessa qualità di imputato, stessa società, materia tributaria, reato più grave relativo al 2015) e avendo tempestivamente eccepito l'incompetenza per connessione; 2) vizio di motivazione in merito alla mancata riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso (continuazione): l'imputato sosteneva che la crisi finanziaria della società e la persistenza della sua carica sociale dimostravano un unico programma criminoso che avrebbe unificato le violazioni riferite al 2013 e al 2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha ritenuto preclusa la censura sulla competenza territoriale ai sensi del comma 6-bis dell'art. 438 c.p.p. (richiesta di giudizio abbreviato), e ha poi ricordato l'onere della parte che eccepisce l'incompetenza per connessione di provare la pendenza dell'altro procedimento nella stessa fase, il titolo dei reati e la connessione qualificata. Quanto al merito della continuazione, la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito secondo cui non era provata l'esistenza di un unico, originario programma criminoso: la mera coincidenza della carica sociale, la prossimità temporale dei fatti, la natura tributaria e la crisi di liquidità societaria non bastano a dimostrare che le singole violazioni fossero state preordinate sin dall'inizio come episodi di un unico disegno delinquenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000
art. 10-ter; art. 5; art. 18
Art. 10-ter il fatto contestato (omesso versamento IVA). Art.5 richiamato per altro procedimento più grave relativo al 2015. Art.18 menzionato dal giudice di merito come norma applicabile ma non comportante, di per sé, il riconoscimento della continuazione se manca prova del disegno criminoso unitario.
Codice di procedura penale
art. 438, comma 6-bis; artt. 12 e 16
Il comma 6-bis dell'art. 438 c.p.p. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n.103) stabilisce che la richiesta di giudizio abbreviato all'udienza preliminare preclude la discussione sulla competenza per territorio; pertanto l'eccezione di incompetenza per connessione è preclusa se intervenuta la scelta del rito abbreviato. Gli artt. 12 e 16 c.p.p. indicano i criteri e le modalità di connessione fra procedimenti e la competenza, e richiedono la prova della pendenza e del titolo del reato ai fini della connessione qualificata.
Codice penale
Art. 81 (concorso di persone o reati) utilizzato in riferimento alla disciplina della continuazione e della connessione, richiedendo la prova dell'unicità del disegno criminoso per unificare le violazioni.
Massime di principio
- La richiesta del giudizio abbreviato all'udienza preliminare preclude la possibilità di sollevare questioni relative alla competenza territoriale per connessione: chi intende contestare la competenza deve valutare i tempi processuali prima di optare per il rito abbreviato.
- Per ottenere la competenza per connessione è necessario provare non solo la pendenza dell'altro procedimento nella stessa fase e il titolo dei reati, ma anche la connessione qualificata (art.12 c.p.p.): mere somiglianze formali (stessa carica sociale, natura tributaria, prossimità temporale, crisi economica) non sono di per sé sufficienti.
- La qualificazione della continuazione richiede la prova rigorosa di un unico, originario programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenziali; la tendenza a delinquere o la ricorrenza di fatti della stessa natura non sostituiscono questa prova.
- Le valutazioni sulla sussistenza del disegno criminoso costituiscono accertamenti di merito non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logicamente congrua e immune da vizi.
- In fase difensiva è utile documentare dettagliatamente e con elementi specifici (piani, comunicazioni interne, prove di programmazione criminale) ogni aspetto che possa comprovare la previsione e la preordinazione delle singole violazioni come episodi di un unico progetto delittuoso.
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