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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10376/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per la statuizione della confisca per equivalente: il ricorrente contestava l'applicazione e la motivazione della confisca rispetto alle annualita 2008, 2009 e 2010 dichiarate prescritte in appello; deduceva inoltre errata interpretazione e applicazione degli artt. richiamati in materia di confisca tributaria (in particolare art. 12-bis d.lgs. 74/2000) e della norma procedurale introdotta dall'art. 578-bis c.p.p., nonche mancata valutazione dell estinzione del debito tributario tramite documentazione (atti di adesione e modelli F24) e vizi nella quantificazione dellimporto della confisca rispetto all effettivo profitto del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi relativi alla confisca. Ha ritenuto che lart. 578-bis c.p.p., che consente al giudice di decidere sulla confisca anche quando il reato e dichiarato estinto per prescrizione, ha natura anche sostanziale e pertanto non e applicabile ai fatti anteriori al suo entrata in vigore. Perciò la sentenza di appello e stata annullata con rinvio limitatamente alla misura ablatoria: la confisca deve essere rideterminata escludendo le annualita dichiarate prescritte (2008-2010) e tenendo conto delle annualita successive al 2010, compresa eventuale condotta fino al 31/12/2012. Per il resto il ricorso e stato dichiarato inammissibile: resta definitiva la condanna per il reato relativo allanno 2011; le censure sul pagamento del debito tributario e sulla quantificazione della confisca sono state ritenute inammissibili o manifestamente infondate per lacune probatorie o per difetto di specifica deduzione in sede di appello.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale che definisce il reato di cui e stato giudicato responsabile l imputato; la condanna rispetto alle annualita e stata in parte confermata definitivamente (anno 2011) e in parte dichiarata estinta per prescrizione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca per equivalente nel campo penale-tributario; la Corte ha disposto che la misura ablativa disposta in primo grado deve essere ricalcolata escludendo le annualita per le quali e intervenuta la prescrizione qualora la norma procedurale che consente la conferma della confisca non sia applicabile retroattivamente.

  • art. 13 comma 2 d.lgs. n. 74/2000

    Causa di non punibilita per estinzione del debito tributario; la Corte di appello ha escluso la sua operativita per mancanza della documentazione probatoria idonea (atto di quietanza finale) e i modelli F24 prodotti non sono stati ritenuti di per se idonei a dimostrare l avvenuto pagamento.

  • art. 578-bis c.p.p.

    Norma procedurale introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 che disciplina la decisione sull impugnazione ai soli effetti della confisca quando il reato e dichiarato estinto per prescrizione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimita (Sezioni Unite, sent. n. 4145/2022) secondo cui l art. 578-bis ha natura anche sostanziale e dunque non e applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, con conseguente impossibilita di mantenerne gli effetti su fatti prescritti anteriori.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato come esempio di norma che, insieme ad altre, e inserita nel perimetro operativo dell art. 578-bis; la norma serve a contestualizzare le ipotesi in cui il legislatore consente forme particolari di confisca.

  • art. 322-ter c.p.

    Citato insieme ad altre disposizioni nell ambito della disciplina delle confische richiamata dall art. 578-bis; indica tipologie di confisca rilevanti ai fini procedurali.

  • art. 1 comma 143 legge n. 244/2017

    Norma richiamata dalla difesa nella censura; la Corte non ha accolto la tesi difensiva relativa all impossibilita di applicare la confisca per equivalente in presenza di prescrizione, alla luce del quadro normativo e della valutazione sulla retroattivita dell art. 578-bis.

  • art. 6 comma 4 d.lgs. n. 21/2018

    Disposizione che ha introdotto l art. 578-bis c.p.p.; la Corte ne richiama l entrata in vigore quale momento temporale rilevante per valutare la retroattivita dell applicazione della norma.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente prevista per i reati tributari (art. 12-bis d.lgs. 74/2000) non puo essere mantenuta rispetto a fatti dichiarati estinti per prescrizione se il meccanismo processuale che consente la conferma della confisca (es. art. 578-bis c.p.p.) non e applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La qualificazione della natura sostanziale o processuale di una norma che incide sulla portata della confisca e rilevante: se la norma ha effetti sostanziali, la sua applicazione retroattiva e vietata e cio comporta l annullamento della misura ablativa sui fatti anteriori.
  • L onere probatorio sull estinzione del debito tributario grava su chi lo allega: documenti come modelli F24 e piani di rateizzazione possono non essere sufficienti senza l atto di quietanza finale o altra prova chiara dell avvenuto pagamento.
  • Le questioni relative alla quantificazione della confisca devono essere dedotte in modo specifico e tempestivo in sede di appello; diversamente, la mancata o generica deduzione puo rendere inammissibile la censura in Cassazione.
  • Quando una sentenza di secondo grado dichiara la prescrizione per alcuni periodi ma conferma responsabilita per altri, la confisca va rideterminata escludendo dal calcolo gli importi riferibili agli anni prescritti, salvo prova della continuita e della rilevanza della condotta successiva.
  • In caso di dubbio sulla decorrenza temporale della condotta (es. fatture datate a ridosso di fine anno successivo), il giudice sulla confisca in sede di rinvio dovra verificare l effettiva incidenza di tali atti sul profitto illecito e includere solo gli importi pertinenti.

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