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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10379/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato o riformulato condanne per reati di traffico di stupefacenti. Le censure principali sono: travisamento della prova e vizio di motivazione circa il valore delle intercettazioni (cd. "droga parlata") e la mancata prova del dato qualitativo/quantitativo; errata qualificazione tra le fattispecie dell'art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (comma 4 versus comma 5, cioè esclusione/favor per la fattispecie di lieve entità); diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); contestazione dell'applicazione della recidiva e dell'art. 99 c.p.; contestazione del trattamento sanzionatorio e delle disparità rispetto ai coimputati; deduzioni procedurali di inammissibilità per ricorsi personali presentati dopo la modifica normativa (legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 613 c.p.p.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (Attianese, Vanacore A., Vanacore S., Nasto, Oppio, Lazri, Attianese, Vanacore, Rispoli in gran parte, Solimeno Aniello e Solimeno Raffaele per motivi formali) confermando sostanzialmente la decisione della Corte d'appello. I ricorsi personali di Solimeno Aniello e Solimeno Raffaele sono stati dichiarati inammissibili per la modifica normativa e i ricorrenti sono condannati alle spese e a versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Unico esito favorevole parziale: il ricorso di Rinaldi Francesco è stato in parte accolto (terzo motivo fondato) con annullamento limitato al punto relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza è stata annullata su quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. Per il resto la conferma delle qualificazioni ex art. 73 DPR 309/1990 (anche riqualificazioni comma 4 o 5) e delle valutazioni sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta non viziata da illogicità manifesta.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Il giudice può riqualificare reati di traffico sulla base delle prove disponibili; in caso di 'droga parlata' si può attingere al contesto e ad altre fonti probatorie per stabilire la natura della sostanza; l'ipotesi di lieve entità (comma 5) richiede minima offensività valutata anche su elementi diversi da quello meramente quantitativo, e può essere esclusa se emergono indici di inserimento stabile nel traffico

  • Codice penale, art. 62-bis

    circostanze attenuanti generiche

    Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e specifici di valutazione; la loro negazione è legittima se la richiesta è generica o se l'ammissione di colpa è tardiva e priva di valore riformativo

  • Codice penale, art. 99

    commi relativi alla recidiva

    La recidiva va motivata concretamente dal giudice; non è applicabile automaticamente e l'aumento va giustificato considerando omogeneità dei reati, distanza temporale, gravità e altri parametri individualizzanti

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Consente la censura in Cassazione per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte verifica l'esistenza di illogicità manifesta o omissioni argomentative rilevanti

  • Codice di procedura penale, art. 613

    comma 1 (richiamata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Ha inciso sui ricorsi personali: gli appelli proposti personalmente dopo la riforma possono essere dichiarati inammissibili, con conseguenze economiche a carico del ricorrente

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    richiamato in relazione ad accordi delle parti

    Permette, su concorde richiesta delle parti, il riconoscimento di una pena concordata; la Corte d'appello può tenerne conto nella determinazione della pena

Massime di principio

  • In casi di "droga parlata" il giudice può valorizzare il contesto e più fonti (intercettazioni, dinamica investigativa, disponibilità di somme, rete di contatti) per stabilire natura e gravità della condotta; la mancanza di dato ponderale non impedisce automaticamente una qualificazione meno favorevole se altri indici evidenziano l'inserimento nel traffico
  • L'ipotesi di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 richiede valutazione complessiva: minimo offesa, quantità/qualità e modalità; la mera incertezza quantitativa non determina necessariamente il riconoscimento del fatto lieve
  • Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) vanno provate/argomentate con elementi positivi e specifici; richieste vaghe o confessioni tardive possono legittimamente essere rifiutate
  • La recidiva e gli aumenti ex art. 99 c.p. devono essere motivati concretamente: non sono applicazioni automatiche e il giudice deve valutare omogeneità e significato delle pregresse condanne
  • La Cassazione non riesamina i fatti se non per vizio di motivazione manifesto o omissione argomentativa; i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono spesso dichiarati inammissibili
  • I ricorsi personali successivi alla riforma dell'art. 613 c.p.p. possono essere considerati inammissibili; ciò comporta sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente

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