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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10371/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 5 D.lgs. 74/2000 (evasione IVA per l'anno 2011, Iva indicata pari a euro 180.238) e aveva assolto l'imputato rispetto all'omessa denuncia IRES (euro 87.956) sulla base dell'opzione della società per il regime "per trasparenza". I motivi di ricorso erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata computazione delle componenti negative di reddito, comprovate da documentazione contabile, che avrebbero ridotto l'imposta evasa e potuto incidere sul superamento della soglia di punibilità; (2) assenza dell'elemento soggettivo del dolo generico; (3) omessa rideterminazione dell'importo sottoposto a confisca, non sottraendo l'importo relativo all'IRES per il quale c'era stata assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile o manifestamente infondati i primi due motivi: (1) la contestazione sulla valutazione delle componenti negative è un apprezzamento di merito riservato al giudice d'appello, le cui valutazioni, adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità; (2) la censura sull'elemento soggettivo è stata proposta per la prima volta in cassazione ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello, avendo assolto l'imputato quanto all'omessa denuncia IRES, avrebbe dovuto decurtare dall'ammontare sottoposto a confisca la somma relativa all'IRES assolto. Perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'ammontare della confisca e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila per nuovo esame su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e l'affermazione di responsabilità è stata definitivamente confermata per il resto (condanna per l'evasione IVA).

Norme richiamate

  • art. 5 D.lgs. 74/2000

    Norma che disciplina il reato di omessa dichiarazione/evazione tributaria (qui richiamata in relazione all'IVA per l'anno 2011); la Corte ha confermato la condanna per il fatto così qualificato sulla base delle risultanze di merito

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio procedurale secondo il quale in cassazione sono inammissibili le censure che non siano state sollevate in grado di appello; applicato per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'elemento soggettivo dedotto per la prima volta in sede di legittimità

Massime di principio

  • Le questioni di fatto e la valutazione delle prove svolte dal giudice di merito (Tribunale e Corte d'appello) sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e sufficiente: la cassazione non rinnova il giudizio di fatto ma verifica la corretta applicazione del diritto e la pertinenza della motivazione
  • Non è consentito proporre in cassazione censure nuove che non siano state dedotte in appello: tali censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La misura ablativa della confisca deve essere coerente con l'esito del processo: somme relative a fatti per i quali l'imputato è stato assolto devono essere sottratte dall'ammontare complessivo della confisca, e la quantificazione va rideterminata entro il limite dell'imposta effettivamente evasa comprovata
  • La prova di componenti negative di reddito documentate rileva ai fini della quantificazione dell'imposta dovuta, ma la loro valutazione compete al giudice di merito; se questi le esamina e motiva il motivo di rigetto, la cassazione non riforma la valutazione
  • Un parziale accoglimento del ricorso (es. annullamento limitato alla confisca) è possibile: la cassazione può annullare e rinviare soltanto per la parte viziata senza rimettere in discussione le altre statuizioni definitive

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