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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10375/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 10-06-2022 che, in parziale riforma del primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei due episodi e confermato la condanna per l'altro. Il ricorrente contestava: 1) l'efficacia del DASPO impugnato sostenendone l'inefficacia originaria per mancata convalida del G.I.P.; 2) la manifesta illogicità e carenza motivazionale della sentenza di merito; 3) la violazione dell'art. 43 c.p. (assenza dell'elemento soggettivo/dolo); 4) la violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata considerazione della possibile esclusione di responsabilità (proscioglimento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i motivi fossero sovrapponibili e privi di rilievo in questa sede, osservando che la Corte di appello aveva dato risposte esaurienti: il DASPO del 18-08-2012 era stato convalidato dal G.I.P. il 30-08-2012 (circostanza non contestata nel ricorso), la materialità della violazione era pacifica e gli elementi probatori consentivano di escludere una mera dimenticanza del ricorrente (dovendosi ritenere presente l'elemento soggettivo). Per manifesta infondatezza del ricorso è stata disposta la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e il pagamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; applicata la disciplina dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, legge n. 401/1989

    Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con il DASPO; la corte ha ritenuto integrato il reato con la conferma della violazione degli obblighi imposti dal provvedimento questorile.

  • normativa sul DASPO e convalida del provvedimento (riferimento a intervenuta convalida del G.I.P.)

    La Corte ha rilevato che il DASPO emesso dal Questore il 18-08-2012 era stato convalidato dal G.I.P. il 30-08-2012, elemento che rendeva il provvedimento efficace e dunque idoneo a fondare la responsabilità penale per la sua violazione; la doglianza sulla mancata convalida è risultata infondata e non tempestivamente dedotta in appello.

  • art. 43 cod. pen.

    Riguarda l'elemento soggettivo del reato (dolo/colpa). La Corte ha ritenuto che dall'insieme delle condotte (adempimento della prima prescrizione e omissione della seconda, temporalmente vicine) si possa desumere il dolo e non una semplice dimenticanza.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma che impone al giudice di esaminare le circostanze che possano condurre al proscioglimento. La Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive e le prove, senza tralasciare ipotesi di proscioglimento fondate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alle spese per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione all'assenza di ragione per ritenere che il ricorso sia stato proposto in colpa; ciò ha influito sulla valutazione circa il pagamento alla Cassa delle ammende (determinazione equitativa della somma).

Massime di principio

  • Se il DASPO è stato convalidato dal G.I.P., il provvedimento è efficace e la sua violazione può integrare il reato previsto dalla legge n. 401/1989; l'inefficacia deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nel processo per essere valutata.
  • Comportamenti che mostrano l'adempimento di una prescrizione e l'omissione intenzionale di un'altra, specie se temporaneamente vicine, possono essere interpretati come prova dell'elemento soggettivo (dolo) e non come semplice dimenticanza.
  • La Cassazione respinge i ricorsi generici o assertivi che non espongono in modo specifico e fondato i vizi di diritto: la motivazione della corte di merito, se ancorata alle acquisizioni probatorie e retta da logica, è generalmente confermata.
  • Problemi formali o procedurali (es. presunta mancata convalida di provvedimenti amministrativi) vanno sollevati precocemente e con adeguata documentazione nei gradi di merito; se non dedotti tempestivamente, possono essere considerati inammissibili in Cassazione.
  • In caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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