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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20831/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia origina da un grave incidente stradale occorso di notte, in cui un motociclo di proprietà del ricorrente uscì di strada urtando un palo dell’illuminazione. Sul mezzo viaggiavano due giovani, entrambi privi di patente e in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti; rimaneva controverso chi fosse il conducente e chi il trasportato. Un soggetto danneggiato conveniva in giudizio il proprietario e l’assicurazione, poi intervenivano e proponevano domande riconvenzionali anche altri familiari di uno dei giovani. Il tribunale accertava che alla guida fosse il danneggiato che aveva promosso la causa, rigettava la sua domanda, accoglieva parzialmente quella del co-viaggiatore riconoscendo un concorso di colpa, condannava in solido proprietario, assicurazione e conducente al risarcimento e accoglieva la rivalsa dell’assicuratore. In appello il proprietario insisteva sul fatto che la circolazione fosse avvenuta "prohibente domino", dunque contro la volontà del proprietario, per escludere la sua responsabilità; contestava inoltre la responsabilità dell’assicuratore e la rivalsa, sostenendo la necessità di applicare la disciplina del Fondo di garanzia e la natura vessatoria della clausola di rivalsa. La compagnia assicuratrice proponeva a sua volta ricorso incidentale, deducendo l’erronea interpretazione della transazione intervenuta con alcuni danneggiati e la conseguente persistenza del proprio interesse a impugnare la statuizione di condanna oltre il massimale, nonché la violazione delle norme sul massimale e sulla liquidazione della condanna.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del proprietario perché la prova liberatoria ex art. 2054, terzo comma, c.c. richiede non la mera mancanza di consenso, ma la dimostrazione di una vera opposizione del proprietario alla circolazione, esternata in un comportamento concreto e idoneo a impedirla; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la tardività della denuncia di furto e l’assenza di prova delle cautele adottate. Ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile la censura sulla rivalsa perché non coglieva la ratio decidendi: la polizza era stata prodotta e la clausola di rivalsa era stata correttamente ritenuta non vessatoria in quanto delimitativa del rischio. Il quinto motivo è stato assorbito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l’interesse concreto dell’assicuratore a contestare la statuizione sul superamento del massimale, osservando che, per effetto del giudicato formatosi sull’accoglimento della rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente, questi ultimi non potrebbero comunque rivalersi sull’assicurazione per eventuali somme ulteriori dovute ai danneggiati. Spese compensate tra ricorrente principale e incidentale, con condanna solidale di entrambi al pagamento delle spese in favore degli altri controricorrenti e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 3, c.c.

    prova liberatoria dalla presunzione di colpa

    Per andare esente dalla presunzione di colpa non basta provare che il veicolo circolava senza consenso del proprietario; occorre dimostrare che la circolazione avvenne contro la sua volontà, manifestata da un comportamento concreto e idoneo a impedirla.

  • art. 122 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    l'assicurazione cessa di avere effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia

    La garanzia cessa solo dal giorno successivo alla denuncia; se il sinistro precede la denuncia, la copertura assicurativa rimane operativa.

  • art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    azione diretta nei confronti dell'assicuratore entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione

    La rivalsa/operatività della copertura è verificata alla luce delle clausole contrattuali che delimitano il rischio; la guida in stato di ebbrezza e sotto stupefacenti è stata considerata elemento contrattualmente idoneo a escludere l'operatività della garanzia.

  • art. 128 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    È richiamato in relazione al massimale assicurativo e alla questione dell'interesse dell'assicuratore a impugnare una condanna eccedente il massimale.

  • artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.

    La transazione va interpretata secondo i criteri ermeneutici contrattuali; nel caso concreto è stata letta come rinuncia dei danneggiati a ulteriori domande verso l'assicurazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d'appello si era comunque pronunciata sull'assenza di interesse all'impugnazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il dedotto travisamento della prova è rimasto assorbito, non incidendo sulla ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata disposta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • La prova liberatoria dalla presunzione di colpa del proprietario del veicolo non si esaurisce nella dimostrazione dell’uso non autorizzato del mezzo: occorre provare un’effettiva opposizione alla circolazione, concretata in cautele specifiche e in un comportamento inequivoco volto a impedirla.
  • Nel giudizio sulla circolazione "prohibente domino", il giudice di merito ha un margine valutativo centrale: la deduzione di una diversa vicenda fattuale o di un precedente giudizio su materia diversa non basta, di per sé, a superare la ratio decidendi se non incide sulla mancata prova delle cautele adottate.
  • Le clausole assicurative che delimitano il rischio o escludono l’operatività della garanzia, quando inserite nella descrizione del rischio coperto, non sono necessariamente vessatorie e non richiedono automaticamente la doppia sottoscrizione.
  • L’interesse ad impugnare una statuizione sul superamento del massimale assicurativo va apprezzato in concreto: se il giudicato sulla rivalsa esclude che l’assicurato possa rivalersi sull’assicuratore per il danno eccedente, l’interesse all’impugnazione può risultare solo teorico e quindi insufficiente.
  • La solidarietà tra responsabile civile e assicuratore della RCA ha natura atipica: il massimale limita la responsabilità dell’assicuratore, ma non quella del danneggiante, che resta obbligato ex delicto per l’intero, salvo i rapporti interni e la rivalsa nei limiti riconosciuti.

Come è indicizzato

MaterieRC autoRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

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