Cassazione Civile, Ordinanza n. 26040/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
Un titolare di officina meccanica abilitata al soccorso stradale agì per ottenere il pagamento delle spese di recupero, traino e custodia di un autoarticolato incendiato e rinvenuto in area rurale. Il mezzo risultava composto da motrice in leasing e semirimorchio di proprietà dell'utilizzatore. Il depositario dedusse di avere ricevuto l'incarico dalla polizia di recuperare il veicolo e di averlo poi custodito, mentre l'utilizzatore aveva ritirato solo il semirimorchio, avendo attivato la clausola risolutiva del leasing per furto/incendio. In primo grado il tribunale qualificò la domanda come arricchimento senza causa e condannò sia l'utilizzatore sia la società di leasing, ripartendo le somme tra spese di recupero e spese di custodia. In appello la società di leasing e l'utilizzatore impugnarono la decisione; la corte territoriale ritenne invece che la domanda fosse contrattuale, fondata sull'obbligo di pagamento delle spese di recupero e custodia previsto dalle disposizioni processual-penalistiche applicabili ratione temporis, escluse la responsabilità della società di leasing per le spese di custodia e confermò la condanna dell'utilizzatore per le spese di recupero e traino. Il ricorrente principale denunciò la nullità della sentenza per mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, l'omesso esame di documenti che avrebbero provato l'avviso alla società di leasing del luogo di custodia, la violazione dell'art. 2697 c.c. e una motivazione contraddittoria, oltre alla violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in punto di arricchimento senza causa e obbligo di custodia. Il ricorrente incidentale propose motivi analoghi sulla mancata valutazione delle comunicazioni alla società di leasing, sulla pretesa violazione dell'art. 1176 c.c. e sulla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancanza del fascicolo d'ufficio, precisando che tale omissione non determina nullità della sentenza e che la decisione poteva essere assunta sulla base dei fascicoli di parte e delle prove non contestate. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi e alla violazione dell'art. 2697 c.c., perché diretti in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio e perché i fatti dedotti erano stati comunque considerati dal giudice di merito. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure sull'arricchimento senza causa, osservando che la corte d'appello aveva qualificato correttamente la domanda come azione contrattuale di adempimento e che, in ogni caso, l'azione ex art. 2041 c.c. sarebbe stata priva del requisito di sussidiarietà. È stato confermato l'accertamento di merito secondo cui la società di leasing non era stata informata della custodia del mezzo e poteva ragionevolmente confidare nella sua demolizione, mentre l'utilizzatore era tenuto alle spese di recupero e traino. Le spese di legittimità tra ricorrente principale e incidentale sono state compensate; i rapporti con la società controricorrente sono stati regolati secondo soccombenza, con ulteriori conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina di per sé nullità della sentenza di appello.
Richiamato insieme all'art. 347 c.p.c. per escludere la nullità derivante dalla mancanza del fascicolo d'ufficio.
Le censure ex art. 360 n. 5 non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione delle prove; la violazione di legge non può essere usata per contestare un apprezzamento di merito.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
Non è denunciabile in cassazione, sotto tale veste, la mera critica all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e, nel caso concreto, non era la corretta qualificazione della domanda, che andava ricondotta all'azione contrattuale di adempimento dell'obbligazione di custodia/recupero.
La Corte ha ricondotto a tale disposizione l'obbligo di pagamento delle spese di recupero, traino e custodia dei beni rinvenuti, secondo il regime ratione temporis applicabile.
art. 150 d.lgs. n. 115/2002
Citata come norma succedanea rispetto all'art. 84 disp. att. c.p.p. per il regime delle spese di custodia.
Escluso che la società di leasing avesse violato un canone di diligenza, poiché non risultava informata della custodia del mezzo e poteva confidare nella demolizione.
Le spese seguono la soccombenza; la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non è un diritto della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato per affermare che la confessione fa piena prova contro il dichiarante, non contro terzi.
Le dichiarazioni confessorie producono efficacia probatoria solo nei confronti del confessante.
L'interrogatorio formale è mezzo diretto a provocare la confessione e vale come prova dei fatti sfavorevoli al dichiarante.
Massime di principio
- La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non comporta automaticamente nullità della sentenza di appello; può rilevare solo, al più, sul piano motivazionale se la parte indica specificamente elementi decisivi non altrimenti acquisibili.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per contestare la mancata valutazione di singoli documenti o per ottenere una nuova lettura delle prove, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia la ripartizione dell'onere probatorio; non quando si censura il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- L'interrogatorio formale fa piena prova solo contro il dichiarante e non può essere utilizzato per affermare direttamente fatti sfavorevoli a soggetti terzi.
- L'azione di arricchimento senza causa è sussidiaria e non è ammissibile quando l'ordinamento appresti un rimedio tipico o quando la domanda, per il suo contenuto sostanziale, debba essere qualificata come azione contrattuale di adempimento.
- La qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se si traduce in violazione di legge o in una qualificazione manifestamente incongrua.
- In tema di spese processuali, la compensazione non costituisce un diritto della parte soccombente; salvo i limiti di legge, essa è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
- La reciproca soccombenza non si configura per il solo accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in un solo capo.
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