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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18164/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'associazione ONLUS impegnata nella tutela ambientale impugnava, in sede tributaria, un avviso di pagamento relativo al contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo di un giudizio davanti al TAR. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la parte proponeva ricorso per cassazione articolando tre censure: con la prima denunciava la violazione delle norme sul contributo unificato e della disciplina delle esenzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rimessione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.P.R. 115/2002 e 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972; con la seconda lamentava la falsa applicazione delle medesime disposizioni, sostenendo che le ONLUS dovessero essere esentate dal contributo unificato anche in ragione della loro legittimazione straordinaria in materia ambientale ai sensi dell'art. 18 l. 349/1986; con la terza, formulata come questione pregiudiziale, invocava l'art. 267 TFUE, l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione di Aarhus e le direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE, deducendo l'incompatibilità del mancato esonero dal contributo con il diritto eurounitario e con l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, richiamando un orientamento già consolidato, poi confermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le ONLUS non sono esenti in via generale dal pagamento del contributo unificato. La decisione valorizza il carattere oggettivo e tassativo delle norme agevolative: l'esenzione dipende dalla materia o dall'oggetto del giudizio nei casi espressamente previsti, non dalla qualità soggettiva dell'ente. La Corte ha inoltre escluso il contrasto con la Costituzione e con il diritto UE, rilevando che il contributo unificato costituisce una entrata tributaria erariale funzionale al buon funzionamento del servizio giustizia e non determina discriminazioni né violazioni dei principi di equivalenza ed effettività. Le spese sono state compensate per il progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali applicati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i vizi dedotti nel ricorso per cassazione, ma le censure sono ritenute infondate nel merito.

  • artt. 9, 10, 13 e 14 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato è qualificato come entrata tributaria erariale; l'esenzione opera solo nei casi espressamente previsti e non può essere estesa alle ONLUS per interpretazione analogica o soggettiva.

  • art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    La disposizione agevolativa non è interpretata come estensibile alle ONLUS per i processi civili o amministrativi, in difetto di previsione espressa.

  • art. 2 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa lesione del parametro costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina non è ritenuta discriminatoria, poiché l'esenzione non è fondata sulla qualità soggettiva dell'ente ma sulla materia del giudizio.

  • art. 9 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; non incide sul regime del contributo unificato nei termini prospettati.

  • art. 24 Cost.

    La previsione del contributo unificato non è considerata ostacolo intollerabile all'accesso alla giustizia.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; non conduce all'esenzione generalizzata dal contributo unificato.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama il consolidato orientamento che esclude l'illegittimità della disciplina sotto il profilo della capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente; non emerge una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 18 l. 8 luglio 1986, n. 349

    La legittimazione straordinaria delle associazioni ambientaliste non vale a fondare un'esenzione generale dal contributo unificato.

  • art. 267 TFUE

    La questione pregiudiziale non è accolta; la Corte esclude la necessità di rinvio alla CGUE.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Corte esclude che il contributo unificato, per come disciplinato, comprometta il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

  • Convenzione di Aarhus

    La normativa ambientale europea non impone un'esenzione soggettiva generale dal contributo unificato.

  • Direttiva 2003/4/CE

    Le agevolazioni in materia di accesso alle informazioni ambientali sono collegate alla materia e possono prevedere tariffe commisurate al costo del servizio.

  • Direttiva 2003/35/CE

    Richiamata dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a imporre l'esenzione generalizzata invocata.

  • art. 8, comma 1, l. 266/1991

    Non applicabile ratione temporis e comunque non idoneo a fondare un'esenzione generale per le iniziative giudiziarie delle associazioni di volontariato.

  • art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. 117/2017

    Richiamato per evidenziare l'abrogazione della precedente disciplina del volontariato.

  • art. 6 d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195

    L'accesso alle informazioni ambientali può essere soggetto, in casi specifici, a una tariffa commisurata al costo del servizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione dal contributo unificato ha natura eccezionale e di stretta interpretazione: opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge o per rinvio normativo a specifiche ipotesi di esenzione da imposta di bollo e altre spese giudiziarie.
  • Ai fini del contributo unificato non rileva, di regola, la mera qualità soggettiva dell'ente che agisce in giudizio, ma la materia o l'oggetto del processo che il legislatore abbia inteso agevolare.
  • Le ONLUS non beneficiano di un'esenzione generalizzata dal contributo unificato; la loro finalità solidaristica o ambientale non basta, da sola, a fondare il regime di favore.
  • La previsione del contributo unificato, quale entrata tributaria erariale destinata al finanziamento del servizio giustizia, non è di per sé incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia né con i principi eurounitari di equivalenza ed effettività.
  • Le norme europee in materia di accesso alle informazioni ambientali non impongono esenzioni soggettive indistinte dal pagamento di tributi giudiziari, potendo ammettere eventuali tariffe ragionevoli collegate al costo del servizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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