Cassazione Civile, Ordinanza n. 04885/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires e Irap relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di fisioterapia e riabilitazione in convenzione con il SSN. L’Ufficio contestava due riprese: la prima riguardava la deduzione di una perdita su crediti derivante dalla cessione pro soluto a una società di factoring di crediti vantati verso una ASL, per un corrispettivo inferiore al valore nominale; la CTR aveva ritenuto non provata la sussistenza di elementi certi e precisi e aveva valorizzato la differenza tra valore nominale e prezzo di cessione come perdita su crediti. La società ricorrente sosteneva che la documentazione prodotta dimostrasse la perdita, la sua inerenza e le ragioni economiche della cessione, evidenziando l’esiguità del differenziale e le esigenze finanziarie connesse ai ritardi di pagamento dell’ASL. La seconda ripresa riguardava la deduzione di interessi relativi a un contratto di finanziamento con tasso superiore al legale: la CTR aveva ravvisato irregolarità formali nel contratto, mentre la società contestava che il tasso fosse specificamente indicato e che la ripresa si fondasse in realtà su elementi esterni al dato formale. Con il ricorso venivano dedotti cinque motivi: due sulla perdita su crediti (travisamento della prova e violazione dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r.), tre sulla seconda ripresa (travisamento della prova, nullità per motivazione perplessa e violazione degli artt. 1815 e 1284 c.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e il terzo motivo, ha accolto il secondo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il quinto. In particolare, ha ritenuto che la doglianza sul travisamento della prova non fosse ammissibile perché investiva una valutazione del contenuto probatorio; ha invece riconosciuto fondato il motivo sulla deducibilità della perdita su crediti, affermando che il giudice di merito non aveva considerato gli specifici elementi allegati dalla società per dimostrare la natura della cessione pro soluto e le ragioni economiche dell’operazione. Quanto alla ripresa sugli interessi, ha ritenuto la motivazione della CTR per relationem e l’affermazione di irregolarità formale del contratto inadeguate e prive di un autonomo e coerente percorso argomentativo, oltre che non allineate alle ragioni effettive della ripresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i motivi di ricorso fondati su nullità della sentenza, violazione processuale e travisamento della prova; la Corte distingue però tra travisamento del fatto probatorio, non sempre ammissibile, e censura che investe una valutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È utilizzato per denunciare violazioni di norme sostanziali, in particolare dell’art. 101, comma 5, t.u.i.r. e degli artt. 1815 e 1284 c.c.
La Corte ribadisce che il travisamento della prova è configurabile solo come svista sul fatto probatorio in sé, non quando si contesti la valutazione logica del suo contenuto.
Le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi; in caso di cessione pro soluto, l’onere probatorio del contribuente riguarda non solo la perdita emergente dalla cessione ma anche le ragioni economiche che hanno indotto all’operazione, salvo il caso di debitore assoggettato a procedura concorsuale.
Per le perdite su crediti, come per le minusvalenze, resta necessario il requisito dell’inerenza.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere comprensibile, non perplessa o abnorme; la mera adesione alla decisione di primo grado non è sufficiente senza un autonomo processo deliberativo.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Richiamato nel quinto motivo in combinato con l’art. 1284 c.c. per contestare la disciplina degli interessi ultralegali, ma il motivo è assorbito.
Richiamato nel quinto motivo in combinato con l’art. 1815 c.c. in tema di tasso di interesse superiore a quello legale, ma la censura non è esaminata per assorbimento.
Massime di principio
- In tema di perdite su crediti derivanti da cessione pro soluto, la deducibilità non discende automaticamente dalla sola differenza tra valore nominale del credito e prezzo di cessione: il contribuente deve provare con elementi certi e precisi sia l’effettiva perdita sia le ragioni economiche che hanno reso conveniente o necessaria la cessione, salvo il caso di debitore assoggettato a procedura concorsuale.
- Il corrispettivo inferiore al valore nominale del credito non è, di per sé, prova sufficiente dell’esistenza di una perdita fiscalmente deducibile; occorre dimostrare che la cessione corrisponde a una reale riduzione del valore del credito e che il credito non era integralmente recuperabile.
- Il requisito dell’inerenza resta necessario anche per le perdite su crediti e deve essere verificato insieme ai presupposti di certezza e precisione.
- Il travisamento della prova è deducibile solo quando vi sia una svista sul contenuto oggettivo del fatto probatorio, non quando la censura miri in realtà a contestare la valutazione che il giudice ha dato delle risultanze probatorie.
- La motivazione per relationem è legittima solo se risulta un effettivo percorso deliberativo del giudice di appello, con una, sia pure sintetica, autonoma valutazione dei motivi devoluti o con una chiara coincidenza delle questioni esaminate nei due gradi; in mancanza, la sentenza è affetta da vizio di motivazione rilevante.
- Una statuizione fondata su ragioni non coerenti con le effettive contestazioni dell’Ufficio o priva di spiegazione del perché il contratto sia formalmente irregolare può integrare nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa.
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