Cassazione Civile, Ordinanza n. 02256/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 con cui il Comune aveva negato l’agevolazione per abitazione principale a un contribuente, sul presupposto che il coniuge del possessore avesse residenza in un diverso Comune. Il contribuente aveva impugnato l’atto e ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la decisione era stata confermata, rilevandosi che il divieto di duplicazione del beneficio fiscale era previsto solo per immobili situati nello stesso Comune e che, nella specie, non era contestata la residenza anagrafica e la dimora abituale del contribuente nell’immobile in oggetto. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, sostenendo che l’agevolazione IMU spetterebbe a una sola abitazione principale del nucleo familiare e che, essendo il coniuge residente in altro Comune, il beneficio non sarebbe riconoscibile
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo perché la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201 del 2011 nella parte in cui subordinava la nozione di abitazione principale anche alla dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, anziché del solo possessore. La Corte ha quindi confermato che, ai fini IMU, il presupposto agevolativo è riferito all’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, a prescindere dal rapporto di coniugio e dalla eventuale diversa residenza del coniuge in altro Comune. Ha inoltre compensato integralmente le spese per le oscillazioni giurisprudenziali e per il rilievo decisivo della pronuncia costituzionale sopravvenuta. Ha dato atto altresì della debenza dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011
la Corte richiama la disciplina dell’IMU e, alla luce della sentenza costituzionale, esclude che la nozione di abitazione principale richieda la dimora e residenza del nucleo familiare del possessore
sentenza Corte costituzionale n. 209 del 2022
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della parte della norma che ancorava l’abitazione principale alla dimora abituale e residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, sostituendo il riferimento con quello del solo possessore
art. 1, comma 743, L. n. 160 del 2019
è richiamato per evidenziare che i soggetti passivi IMU sono i possessori dell’immobile, a prescindere dal rapporto di coniugio
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell’IMU, la nozione di abitazione principale va riferita all’immobile nel quale il possessore ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, senza che sia necessario che anche il nucleo familiare vi risieda e dimori abitualmente.
- La diversa residenza del coniuge in altro Comune non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale in capo al possessore, quando sia provata la reale residenza e dimora abituale di quest’ultimo nell’immobile agevolato.
- Nel giudizio di legittimità, una censura di violazione di legge è infondata se la decisione impugnata è conforme a un successivo arresto della Corte costituzionale che abbia chiarito o modificato il contenuto precettivo della norma applicata.
- In materia tributaria, la soggettività passiva IMU riguarda il possessore del bene, sicché il rapporto di coniugio non incide automaticamente sull’individuazione del presupposto dell’agevolazione.
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