Cassazione Civile, Ordinanza n. 02110/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una ingiunzione fiscale emessa per il pagamento della TARSU per le annualità 2013 e 2014, riferita a pontili galleggianti destinati all'ormeggio di unità da diporto. La contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto sostenendo, da un lato, che la superficie tassabile non era stata correttamente misurata e che l'ente si era limitato a fare riferimento all'atto concessorio; dall'altro, che era illegittima l'equiparazione tariffaria dei pontili agli stabilimenti balneari. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 72 d.lgs. n. 507/1993 per avere la CTR ritenuto non necessario un previo avviso di accertamento nell'ipotesi di omesso pagamento del tributo; 2) violazione dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 per omessa rilevazione della mancata misurazione della reale consistenza della superficie occupata dai pontili; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992 per non avere considerato la precedente diffida inviata al Comune in merito all'erroneo calcolo della superficie tassabile. Nelle more, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando un accordo transattivo con il Comune di Bacoli, con ricalcolo del tributo e rateizzazione delle annualità 2013-2019.
La decisione
La Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta emergeva una sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del ricorso, conseguente all'accordo transattivo intervenuto tra la contribuente e il Comune. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del giudizio di legittimità. È stata altresì esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto del tipo di decisione adottata.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava per sostenere la necessità di un previo avviso di accertamento, ma la questione non è stata decisa nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
La ricorrente lo richiamava per censurare la determinazione della superficie tassabile dei pontili, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per la sopravvenuta cessazione dell'interesse.
Era invocato a sostegno della censura sul riparto dell'onere probatorio in ordine al calcolo della superficie tassabile, ma la Corte non ha esaminato il merito del motivo.
Era richiamato per contestare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte non si è pronunciata sul punto per difetto sopravvenuto di interesse.
È citato solo per indicare che l'adunanza camerale si è svolta da remoto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione in ragione del tipo di decisione adottata, richiamando un precedente di legittimità.
Massime di principio
- Se, nelle more del giudizio di cassazione, interviene un accordo transattivo tra le parti che determina il ricalcolo del tributo e la regolazione del rapporto controverso, può sopravvenire la carenza di interesse alla decisione e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta mancanza di interesse assorbe l'esame dei motivi di ricorso, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure relative alla pretesa tributaria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non segue normalmente la statuizione sulle spese e non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità nei casi contemplati dalla legge, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
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