Cassazione Civile, Ordinanza n. 19616/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo relativo a sette cartelle di pagamento, deducendo l'omessa notifica delle cartelle e, in via ulteriore, l'intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. L'agente della riscossione aveva prodotto documentazione per dimostrare la rituale notifica delle cartelle, sostenendo anche la natura decennale del termine prescrizionale. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con annullamento di alcune cartelle. In cassazione l'agente della riscossione deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lgs. 546/1992, 112, 277, 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto non perfezionata la notifica delle cartelle effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancato invio della raccomandata informativa, nonostante la prova dell'invio e della ricezione fosse stata già prodotta nei gradi di merito. La Corte ha però rilevato d'ufficio che il ricorso originario del contribuente era inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come modificato dal d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, applicabile anche ai giudizi pendenti, perché l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata è oggi ammessa solo in presenza di specifici pregiudizi tassativamente indicati dalla legge, non allegati né provati nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione, ma non per le censure relative alla regolarità della notifica: ha infatti dichiarato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di interesse ad agire, poiché la nuova disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 limita l'impugnabilità immediata dell'estratto di ruolo e della cartella non notificata ai soli casi di concreto pregiudizio per partecipazione ad appalti, riscossione di crediti verso pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta né proseguita. Le spese di tutti i gradi sono state compensate integralmente per la sopravvenienza normativa intervenuta nel corso del giudizio.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale invocata nel motivo, ma la decisione è stata fondata soprattutto sulla sopravvenuta disciplina dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
artt. 112, 277, 115 e 116 c.p.c.
invocati dalla ricorrente per denunciare errori della CTR nella valutazione della domanda e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto nel ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per lamentare omesso esame di fatti decisivi.
menzionato quale modalità notificatoria richiamata dalla ricorrente per sostenere la ritualità della notifica delle cartelle.
richiamato come disciplina della notifica della cartella di pagamento.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato quale base della tutela differita contro gli atti non notificati, rispetto alla quale la precedente giurisprudenza ammetteva l'impugnazione immediata dell'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile..."
norma decisiva: limita l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata ai soli casi tassativi di concreto pregiudizio indicati dalla legge; si applica ai processi pendenti.
art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
norma che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 d.P.R. 602/1973.
legge di conversione del d.l. 146/2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
uno dei casi tassativi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta.
richiamato tra le ipotesi tassative di pregiudizio che rendono ammissibile l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini dell'eccezione di impugnabilità diretta.
base della cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta o proseguita.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
evocati nei dubbi di legittimità costituzionale della norma, ritenuti infondati o comunque superati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 6 CEDU
richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina limitativa dell'impugnazione diretta.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato nel medesimo vaglio di costituzionalità.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è, di regola, un atto interno dell'amministrazione e non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi previsti dalla legge che individuano un concreto pregiudizio attuale all'interesse ad agire.
- La sopravvenuta limitazione all'impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata si applica anche ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
- I casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa oltre le ipotesi espressamente previste.
- Quando, per effetto di una norma sopravvenuta, la domanda originaria risulta non proponibile o non proseguibile per difetto di interesse ad agire, la Corte può cassare la sentenza senza rinvio.
- La finalità deflattiva del contenzioso e l'esigenza di concentrare la tutela sulle ipotesi di pregiudizio concreto possono legittimare limiti processuali all'impugnazione, purché non manifestamente irragionevoli.
- La questione della regolarità della notifica della cartella resta rilevante solo se la parte dimostra una delle situazioni tipizzate che giustificano l'accesso immediato alla tutela giudiziaria.
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