Sentenza del 30/10/2019 n. 27796 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inesistenti, ai fini fiscali, le società semplici nell'anno 2002, poiché il codice fiscale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese erano stati richiesti soltanto nel 2003 e non erano state prodotte prove dotate di data certa dell'attività svolta nel 2002. Di conseguenza, aveva annullato le dichiarazioni dei redditi relative al 2002 e respinto le istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 289 del 2002. I contribuenti hanno contestato la validità delle notifiche, la valutazione della prova dell'esistenza delle società nel 2002, il mancato riconoscimento del condono e l'insufficiente motivazione degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valide le notifiche eseguite presso la sede delle società entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, poiché ricevute anche da soggetti riconducibili agli ultimi soci. Ha però precisato che la motivazione della Commissione regionale, fondata sul principio dell'apparenza del diritto, era giuridicamente errata: l'Amministrazione non può invocare l'apparenza quando la cancellazione era pubblicata nel Registro delle Imprese. Nel merito, la Corte ha confermato che non era stata dimostrata con documenti muniti di data certa l'effettiva esistenza e operatività delle società nel 2002. Sono stati dichiarati inammissibili o infondati gli altri motivi, compresi quelli sulla data certa delle scritture, sull'esistenza dell'attività economica, sul condono e sulla motivazione degli atti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 8.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Articolo 2495, comma 2, codice civile
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Dopo la cancellazione della società, gli atti relativi ai rapporti pendenti possono essere notificati presso l'ultima sede sociale entro un anno dalla cancellazione. La notifica può raggiungere validamente anche gli ultimi soci, secondo una logica successoria.
La data della scrittura privata non è opponibile ai terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria, salvo che risulti da registrazione o da altro fatto idoneo a stabilirla con certezza. La semplice produzione di scritture contabili o riferimenti interni non è sufficiente se non adeguatamente documentata.
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.
Gli atti iscritti nel Registro delle Imprese si presumono conosciuti dai terzi dal momento dell'iscrizione. L'Amministrazione non può quindi invocare un affidamento fondato sull'ignoranza della cancellazione della società.
Legge n. 289 del 2002, articolo 9
Il condono fiscale presuppone l'esistenza del soggetto e dell'attività economica nel periodo d'imposta interessato. Non può essere utilizzato per definire una posizione riferita a una società che non abbia dimostrato di esistere effettivamente in quell'anno.
Legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 44
L'estensione del condono al periodo d'imposta 2002 opera solo se sussistono i presupposti sostanziali e soggettivi per la definizione, inclusa l'effettiva esistenza e operatività del contribuente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 42
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, ma una censura sulla motivazione proposta in cassazione deve indicare e riprodurre il contenuto dell'atto contestato, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
Articolo 366 codice di procedura civile
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di valutare la censura senza ricercare autonomamente negli atti processuali. In materia tributaria occorre riprodurre le parti rilevanti degli atti impositivi o delle prove invocate.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 6070 del 2013
La cancellazione della società determina la sua estinzione e il subentro dei soci nei rapporti giuridici, anche tributari, facenti capo alla società, compresi quelli passivi.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese non impedisce, entro l'anno successivo, la notifica degli atti presso l'ultima sede sociale; è comunque necessario che la notifica consenta di raggiungere almeno uno degli ultimi soci o un soggetto a essi riconducibile.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare il proprio affidamento sul principio dell'apparenza del diritto quando la cancellazione della società risulta pubblicata nel Registro delle Imprese, poiché l'iscrizione rende il fatto opponibile ai terzi.
- Per dimostrare l'esistenza effettiva di una società in un determinato anno fiscale non basta indicare una data nell'atto costitutivo o richiedere successivamente codice fiscale e iscrizione: occorrono elementi oggettivi, documentati e muniti di data certa, come contratti registrati, pagamenti tracciabili, fatture e attività concretamente svolte.
- Le scritture contabili e le relazioni di revisione possono costituire elementi di prova, ma devono essere prodotte in giudizio e non determinano automaticamente una presunzione assoluta di veridicità o di data certa.
- Il condono fiscale presuppone l'effettiva esistenza del contribuente e dell'attività nel periodo oggetto di definizione; gli adempimenti formali e il pagamento delle somme non possono sanare l'inesistenza sostanziale del soggetto o dell'attività.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: una censura di violazione di legge deve riguardare l'interpretazione o l'applicazione della norma, mentre la contestazione della valutazione probatoria deve rispettare i rigorosi requisiti processuali applicabili.
- Chi contesta la motivazione di un atto tributario deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
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