Sentenza del 30/10/2019 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Notifica di appello via PEC dopo le 21.00 dell'ultimo giorno utile - Inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta perché gli immobili erano interessati da una procedura di pignoramento, da un preliminare di vendita e sarebbero stati posseduti da Immobiliare BXX S.r.l.; ha inoltre contestato la ricostruzione dei fatti e invocato l'inagibilità degli immobili. L'appello è stato notificato via PEC il 28 maggio 2018 alle ore 23:49, ultimo giorno utile per impugnare la sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo. In base all'art. 16-septies del D.L. 179/2012 e all'art. 147 c.p.c., le notificazioni telematiche richieste dopo le ore 21:00 si considerano effettuate alle ore 7:00 del giorno successivo. Pertanto, la notifica richiesta alle 23:49 del 28 maggio 2018 si è perfezionata il 29 maggio, oltre il termine perentorio di sei mesi. Le ulteriori questioni, compresa quella relativa all'IMU e all'inagibilità degli immobili, sono rimaste assorbite. La società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
"Le notificazioni non possono farsi prima delle 7.00 e dopo le 21.00"
La notifica telematica richiesta dopo le ore 21:00 si considera effettuata alle ore 7:00 del giorno successivo. La regola è stata ritenuta applicabile anche alle notifiche via PEC.
Art. 147 c.p.c.
"Le notificazioni non possono farsi prima delle 7.00 e dopo le 21.00"
Stabilisce la fascia oraria entro cui possono essere eseguite le notificazioni; il superamento delle ore 21:00 comporta lo slittamento della notifica al giorno successivo alle ore 7:00.
Art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Prevede il termine perentorio di sei mesi per proporre appello tributario, quando non sia stata notificata la sentenza.
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze, richiamato nella decisione insieme alla disciplina del processo tributario.
Art. 8, comma 2, e art. 9, comma 2, D.Lgs. 23/2011
Norme richiamate dalla società per contestare l'individuazione del soggetto passivo IMU e la debenza dell'imposta; non sono state esaminate nel merito perché l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Art. 7 D.Lgs. 546/1992
Norma richiamata dalla società per chiedere attività istruttoria e consulenza tecnica; la richiesta è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle notifiche via PEC, il momento rilevante per la tempestività è la richiesta di notificazione risultante dalla ricevuta di accettazione, non il semplice invio materiale del messaggio.
- Se la ricevuta di accettazione viene generata dopo le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile, la notifica si considera effettuata alle ore 7:00 del giorno successivo e l'impugnazione è tardiva.
- Per evitare decadenze, gli atti processuali telematici devono essere inviati con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, considerando possibili ritardi tecnici e il limite orario delle ore 21:00.
- Il superamento di un termine perentorio di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello, impedendo al giudice di esaminare le contestazioni sostanziali.
- La disciplina dell'orario delle notifiche PEC mira a garantire parità di trattamento tra notificazioni telematiche e notificazioni eseguite con modalità tradizionali.
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