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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Notifica di appello via PEC dopo le 21.00 dell'ultimo giorno utile - Inammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell'imposta perché gli immobili erano interessati da una procedura di pignoramento, da un preliminare di vendita e sarebbero stati posseduti da Immobiliare BXX S.r.l.; ha inoltre contestato la ricostruzione dei fatti e invocato l'inagibilità degli immobili. L'appello è stato notificato via PEC il 28 maggio 2018 alle ore 23:49, ultimo giorno utile per impugnare la sentenza di primo grado.

La decisione

La Commissione ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo. In base all'art. 16-septies del D.L. 179/2012 e all'art. 147 c.p.c., le notificazioni telematiche richieste dopo le ore 21:00 si considerano effettuate alle ore 7:00 del giorno successivo. Pertanto, la notifica richiesta alle 23:49 del 28 maggio 2018 si è perfezionata il 29 maggio, oltre il termine perentorio di sei mesi. Le ulteriori questioni, compresa quella relativa all'IMU e all'inagibilità degli immobili, sono rimaste assorbite. La società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di compensi professionali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 16-septies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

    "Le notificazioni non possono farsi prima delle 7.00 e dopo le 21.00"

    La notifica telematica richiesta dopo le ore 21:00 si considera effettuata alle ore 7:00 del giorno successivo. La regola è stata ritenuta applicabile anche alle notifiche via PEC.

  • Art. 147 c.p.c.

    "Le notificazioni non possono farsi prima delle 7.00 e dopo le 21.00"

    Stabilisce la fascia oraria entro cui possono essere eseguite le notificazioni; il superamento delle ore 21:00 comporta lo slittamento della notifica al giorno successivo alle ore 7:00.

  • Art. 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Prevede il termine perentorio di sei mesi per proporre appello tributario, quando non sia stata notificata la sentenza.

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    Prevede il termine lungo per impugnare le sentenze, richiamato nella decisione insieme alla disciplina del processo tributario.

  • Art. 8, comma 2, e art. 9, comma 2, D.Lgs. 23/2011

    Norme richiamate dalla società per contestare l'individuazione del soggetto passivo IMU e la debenza dell'imposta; non sono state esaminate nel merito perché l'appello è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 7 D.Lgs. 546/1992

    Norma richiamata dalla società per chiedere attività istruttoria e consulenza tecnica; la richiesta è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nelle notifiche via PEC, il momento rilevante per la tempestività è la richiesta di notificazione risultante dalla ricevuta di accettazione, non il semplice invio materiale del messaggio.
  • Se la ricevuta di accettazione viene generata dopo le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile, la notifica si considera effettuata alle ore 7:00 del giorno successivo e l'impugnazione è tardiva.
  • Per evitare decadenze, gli atti processuali telematici devono essere inviati con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, considerando possibili ritardi tecnici e il limite orario delle ore 21:00.
  • Il superamento di un termine perentorio di impugnazione comporta l'inammissibilità dell'appello, impedendo al giudice di esaminare le contestazioni sostanziali.
  • La disciplina dell'orario delle notifiche PEC mira a garantire parità di trattamento tra notificazioni telematiche e notificazioni eseguite con modalità tradizionali.

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