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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 227 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - Contabilità dello Stato e degli enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo per la ricostruzione dell'Aquila - Difetto della necessaria copertura finanziaria - Illegittimita' costituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'intera legge regionale Abruzzo n. 28 del 2018, e in particolare l'art. 16, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La legge prevedeva numerosi interventi organizzativi, programmatici e di investimento per L'Aquila, ma indicava modalità di copertura finanziaria generiche e non adeguatamente dimostrate. In particolare, non risultavano stanziamenti effettivi per il 2018; per il 2019 e il 2020 era previsto uno stanziamento di 785.000 euro, senza adeguati dati sull'andamento del gettito del bollo auto, sui costi dei singoli progetti, sulle risorse realmente disponibili e sulla sostenibilità economico-finanziaria complessiva. La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale Abruzzo n. 28 del 2018. Ha ritenuto che la copertura finanziaria non fosse credibile, sufficientemente sicura, razionale e proporzionata agli oneri previsti. La mera iscrizione contabile di somme, l'affermazione che nel 2018 non vi fossero oneri e il richiamo a entrate future o non adeguatamente quantificate non erano sufficienti a rispettare l'art. 81 Cost. Le successive leggi regionali del 2019, contenenti stanziamenti destinati alla legge impugnata, non hanno sanato il vizio e gli stanziamenti collegati sono stati considerati privi di presupposto giuridico, con conseguente espunzione dal bilancio.

Norme richiamate

  • Art. 81, terzo comma, della Costituzione

    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte

    Il principio vincola anche il legislatore regionale e impone che ogni nuova spesa sia assistita da una copertura effettiva, giuridicamente fondata, attendibile e coerente con l'entità e la natura degli oneri previsti.

  • Legge regionale Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, art. 16

    La disposizione individuava le modalità di finanziamento degli interventi per L'Aquila, ma la Corte ha ritenuto tali modalità generiche, irrazionali e non idonee a garantire la copertura dell'intero programma normativo.

  • Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 38

    Il riferimento alla possibilità di istituire stanziamenti nel bilancio non sostituisce la necessità di dimostrare concretamente la disponibilità e l'adeguatezza delle risorse destinate alla nuova spesa.

  • Legge regionale Abruzzo 29 gennaio 2019, n. 1

    La successiva previsione di entrate derivanti dalla futura alienazione di beni regionali e di uno stanziamento per il programma non ha sanato il difetto originario, anche perché subordinata all'effettivo accertamento di entrate future.

  • Legge regionale Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2

    Lo stanziamento di 785.000 euro per il 2019, privo di corrispondenti stanziamenti per gli esercizi successivi e collegato a una legge ormai incostituzionale, non ha potuto conservare il proprio presupposto giuridico.

Massime di principio

  • Una legge che introduce nuove spese pubbliche deve indicare coperture finanziarie concrete, verificabili e proporzionate agli oneri, non mere previsioni contabili o rinvii a future decisioni di bilancio.
  • La copertura deve essere fondata su presupposti giuridici ed economici attendibili: non è sufficiente iscrivere in bilancio un importo se non sono dimostrate l'effettiva disponibilità delle entrate e la loro adeguatezza.
  • Per programmi complessi e pluriennali occorrono una relazione tecnica, la stima dei costi dei singoli interventi, l'individuazione delle risorse già disponibili e un quadro temporale coerente tra spese e coperture.
  • Non è normalmente sufficiente affermare che una fase organizzativa o progettuale non comporterà costi, quando la natura dell'attività rende prevedibili oneri già nell'esercizio interessato.
  • Le entrate correnti, come il gettito tributario, non possono essere destinate a spese di investimento senza dimostrare il rispetto degli equilibri di bilancio e l'esistenza di un margine effettivamente disponibile.
  • Una legge successiva non sana automaticamente l'illegittimità costituzionale della copertura originaria; se la legge principale viene dichiarata incostituzionale, anche gli stanziamenti ad essa collegati possono perdere il proprio presupposto giuridico.

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