Sentenza del 30/10/2019 n. 227 - Corte Costituzionale
Finanza pubblica - Contabilità dello Stato e degli enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo per la ricostruzione dell'Aquila - Difetto della necessaria copertura finanziaria - Illegittimita' costituzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intera legge regionale Abruzzo n. 28 del 2018, e in particolare l'art. 16, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. La legge prevedeva numerosi interventi organizzativi, programmatici e di investimento per L'Aquila, ma indicava modalità di copertura finanziaria generiche e non adeguatamente dimostrate. In particolare, non risultavano stanziamenti effettivi per il 2018; per il 2019 e il 2020 era previsto uno stanziamento di 785.000 euro, senza adeguati dati sull'andamento del gettito del bollo auto, sui costi dei singoli progetti, sulle risorse realmente disponibili e sulla sostenibilità economico-finanziaria complessiva. La Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale Abruzzo n. 28 del 2018. Ha ritenuto che la copertura finanziaria non fosse credibile, sufficientemente sicura, razionale e proporzionata agli oneri previsti. La mera iscrizione contabile di somme, l'affermazione che nel 2018 non vi fossero oneri e il richiamo a entrate future o non adeguatamente quantificate non erano sufficienti a rispettare l'art. 81 Cost. Le successive leggi regionali del 2019, contenenti stanziamenti destinati alla legge impugnata, non hanno sanato il vizio e gli stanziamenti collegati sono stati considerati privi di presupposto giuridico, con conseguente espunzione dal bilancio.
Norme richiamate
Art. 81, terzo comma, della Costituzione
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte
Il principio vincola anche il legislatore regionale e impone che ogni nuova spesa sia assistita da una copertura effettiva, giuridicamente fondata, attendibile e coerente con l'entità e la natura degli oneri previsti.
Legge regionale Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, art. 16
La disposizione individuava le modalità di finanziamento degli interventi per L'Aquila, ma la Corte ha ritenuto tali modalità generiche, irrazionali e non idonee a garantire la copertura dell'intero programma normativo.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 38
Il riferimento alla possibilità di istituire stanziamenti nel bilancio non sostituisce la necessità di dimostrare concretamente la disponibilità e l'adeguatezza delle risorse destinate alla nuova spesa.
Legge regionale Abruzzo 29 gennaio 2019, n. 1
La successiva previsione di entrate derivanti dalla futura alienazione di beni regionali e di uno stanziamento per il programma non ha sanato il difetto originario, anche perché subordinata all'effettivo accertamento di entrate future.
Legge regionale Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2
Lo stanziamento di 785.000 euro per il 2019, privo di corrispondenti stanziamenti per gli esercizi successivi e collegato a una legge ormai incostituzionale, non ha potuto conservare il proprio presupposto giuridico.
Massime di principio
- Una legge che introduce nuove spese pubbliche deve indicare coperture finanziarie concrete, verificabili e proporzionate agli oneri, non mere previsioni contabili o rinvii a future decisioni di bilancio.
- La copertura deve essere fondata su presupposti giuridici ed economici attendibili: non è sufficiente iscrivere in bilancio un importo se non sono dimostrate l'effettiva disponibilità delle entrate e la loro adeguatezza.
- Per programmi complessi e pluriennali occorrono una relazione tecnica, la stima dei costi dei singoli interventi, l'individuazione delle risorse già disponibili e un quadro temporale coerente tra spese e coperture.
- Non è normalmente sufficiente affermare che una fase organizzativa o progettuale non comporterà costi, quando la natura dell'attività rende prevedibili oneri già nell'esercizio interessato.
- Le entrate correnti, come il gettito tributario, non possono essere destinate a spese di investimento senza dimostrare il rispetto degli equilibri di bilancio e l'esistenza di un margine effettivamente disponibile.
- Una legge successiva non sana automaticamente l'illegittimità costituzionale della copertura originaria; se la legge principale viene dichiarata incostituzionale, anche gli stanziamenti ad essa collegati possono perdere il proprio presupposto giuridico.
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